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Il Blog di Ciro D'Ardia

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Postilla » Fisco » Il Blog di Ciro D'Ardia » IVA e imposte indirette » Rimborsi IVA e visto di conformità: un’occasione perduta?

23 marzo 2015

Rimborsi IVA e visto di conformità: un’occasione perduta?

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Con il nuovo articolo 38-bis del DPR 633/1972 è adesso possibile, nel caso di richiesta di rimborso, presentare una dichiarazione IVA con il visto di conformità in luogo della presentazione della garanzia.
La novità è estremamente interessante.

Da un lato, i soggetti obbligati a richiedere il rimborso dell’IVA potranno richiedere l’apposizione del visto di conformità e risparmiare le commissioni dovute alle banche ed alle assicurazioni per la prestazione della garanzia.

Dall’altro lato, siccome l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato comporta dei costi, l’attività dovrà essere necessariamente remunerata.

Quando detto costituisce una ghiotta occasione per i professionisti che possono svolgere un’attività che, in pratica, li pone in concorrenza con banche ed assicurazioni.

Dal punto di vista pratico, peraltro, si è visto sino ad ora uno scarsissimo ricorso all’apposizione del visto di conformità per la richiesta dei rimborsi annuali.

Si ritiene che questa sia un’occasione mancata, sia per i soggetti richiedenti i rimborsi che perdono l’occasione di risparmiare sui costi per la garanzia, sia per i professionisti che perdono così l’occasione di intraprendere un’attività che può essere ben remunerata.

Letture: 4320 | Commenti: 1 |
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Un commento a “Rimborsi IVA e visto di conformità: un’occasione perduta?”

  1. Luca scrive:
    Scritto il 19-4-2015 alle ore 20:11

    Buonasera dottore, ho letto nella circolare 32/2014 che, d’ora in poi, gli interessi per il tardivo pagamento dei rimborsi da parte del concessionario, verranno pagati direttamente dal concessionario stesso senza più bisogno di presentare l’istanza con Mod. G. Non mi è chiaro se si tratta del ritardo nell’accredito dei rimborsi richiesti con procedura semplificata oppure anche quelli richiesti con procedura ordinaria. Inoltre il ritardo dell’accredito per i rimborsi richiesti con procedura ordinaria va calcolato partendo dal sessantunesimo giorno successivo alla disposizione di pagamento notificata al concessionario ovvero dal ventunesimo giorno? Ciò nella considerazione che l’ufficio fiscale ha avuto già 90 giorni di tempo per il controllo e questi giorni non sono produttivi di interessi. Grazie per l’attenzione

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