15 marzo 2012
IVA di gruppo, opzioni dimenticate e semplificazioni fiscali
L’articolo 2, comma 1 del D.L. 16/2012 c.d. “Decreto semplificazioni” ha introdotto una sorta di sanatoria, tra l’altro, per il mancato esercizio dell’opzione relativa all’accesso a “regimi fiscali opzionali”.
Si può tranquillamente affermare che la possibilità di sanare l’omessa opzione è possibile anche per quello che riguarda il regime IVA di gruppo.
Tale possibilità è sicuramente molto interessante, considerati i vincoli che sussistono in materia.
Per l’applicazione della procedura di gruppo è infatti necessario l’invio telematico del modello IVA 26 entro il 16 febbraio dell’anno in cui si vuole applicare la procedura.
E’ poi da tenere presente che non risulta valido il comportamento concludente, come stabilito espressamente dall’articolo 4 del DPR 442/1997 e da alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Ciò significa che nel caso di omessa presentazione del modello IVA 26 l’applicazione della procedura di gruppo risulta illegittima.
La previsione del D.L. 16/2012 permette quindi di sanare le ipotesi di omessa opzione.
Nell’articolo 2, comma 1, lett. b) del D.L. 16/2012 è richiesto, fra gli altri adempimenti, che l’opzione venga effettuata “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.
Risulta quindi importante capire cosa si intende per “prima dichiarazione utile”.
Si ritiene che si debba fare riferimento alla dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata applicata l’opzione, così come previsto per le opzioni “normali”.
In questo caso, l’omessa opzione per il 2011 sarebbe sanabile fino al 1° ottobre 2012.
Si ritiene che saranno comunque emanati gli opportuni chiarimenti…