23 gennaio 2012
Quadro VR: riconfermati i “giri di carte” inutili
Con l’approvazione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2011 e la riconferma delle istruzioni per quello che riguarda il quadro VR, si ripropongono le duplicazioni di documentazione ed i “giri di carte” inutili.
E’ stato infatti riconfermato che per l’attestazione di operatività e la dichiarazione di “virtuosità”, oltre a compilare in maniera opportuna il quadro VR, devono essere presentate delle apposite dichiarazioni cartacee.
Sarebbe stato sicuramente più semplice permettere di attestare l’operatività e richiedere la virtuosità direttamente nel quadro VR, così come avveniva prima con il modello VR (per l’attestazione di operatività) e come avviene ora con il modello IVA TR (per la richiesta di virtuosità).
Anche i chiarimenti forniti durante l’anno portano confusione su prassi estremamente consolidate in tutti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Ad esempio, con la circolare 17/2011 è stato chiarito che il ritardo nella presentazione della garanzia richiesta per il rimborso non determina una proroga del periodo di accertamento.
Il chiarimento si scontra con la prassi messa sempre in atto negli Uffici che, in base ad un passaggio della circolare 84/1998 hanno sempre ritenuto che il ritardo nella presentazione della garanzia provocasse anche la proroga del periodo di accertamento.
E’ evidente che il chiarimento della circolare 17/2011, fortemente pro-contribuente, incontrerà forti resistenze da parte degli Uffici che saranno chiamati a pagare dei rimborsi relativi ad annualità ormai non più accertabili malgrado la richiesta di garanzia non ottemperata.
Ulteriore “scontro” tra i documenti di prassi è stato “innescato” dai chiarimenti forniti nel forum fiscale organizzato da IPSOA e Italia Oggi.
In occasione di questo forum è stato infatti chiarito, per quello che riguarda i rimborsi IVA, che la richiesta di revoca del rimborso è possibile tramite una dichiarazione integrativa “a favore”, da presentare quindi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
Tale chiarimento, peraltro, si scontra con quanto evidenziato nella circolare 17/2011 in base alla quale è possibile la revoca dei modelli VR relativi agli anni precedenti al 2010. Quest’ultimo, a sua volta, è totalmente incompatibile con la prassi di accettare la revoca dei rimborsi richiesti con modello VR entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione.
Vedremo cosa succederà…
Scritto il 15-2-2012 alle ore 18:02
tra i requisiti da autocertificare ai fini del rimborso iva dei contribuenti virtuosi risulta anche quella relativa alla non cessione di rami d’azienda. ritengo che anche il conferimento rientri tra le forme di cessione di aziende o rami e che pertanto l’eventuale conferimento del ramo operativo nel corso del 2011 fa venire meno un requisito per la conferente di essere esonerata dalla presentazione della garanzia. le chiedo, cortesemente, una conferma o una smentita. grazie
Scritto il 15-2-2012 alle ore 18:30
caso: un contribuente ha chiesto il rimborso iva per l’anno di imposta 2010 (dichiarazione presentata nel 2011) e l’Agenzia delle Entrate compentente ha richiesto la presentazione della relativa fidejussione che il cliente non è riuscito ad ottenere dalla banca/assicurazione. a questo punto dalla risposta del videoforum di italia oggi, mi sembra che presentando una dichiarazione iva integrativa sarebbe possibile correggere la richiesta da rimborso a credito da riportare/compensare.
se così fosse confermato, il credito iva tornerebbe utile al contribuente per poter compensare altri debiti tributari (ivi compresa l’iva 2006 iscritta parzialmente a ruolo per rigetto della CTP dell’istanza di sospensione).
ritiene in tal senso che ciò sia possibile sia alla luce della risposta al videoforume che della cm 17/2011? grazie
Scritto il 15-2-2012 alle ore 20:53
Per Giovanni
direi proprio di sì in entrambe le casistiche
Scritto il 2-3-2012 alle ore 16:28
Sono giusto 5 mesi che mi stò scontrando con l’Ufficio rimborsi della Direzione Provinciale I di Milano, proprio in merito alla richiesta di applicazione della circolare 17/E del 2011 ad un VR presentato nel 2009 e non revocato in quello stesso anno.
In pratica con motivata istanza, valevole come dichiarazione integrativa, ho richiesto di correggere anche il modello VR affinchè riportasse il credito a nuovo invece che a rimborso (la dichiarazione IVA dell’anno 2009 era stata presentata con il credito a nuovo e non a rimborso).
L’ufficio mi ha risposto che la circolare 17/e si applica solo dall’anno 2010 e non per gli anni precedenti.
E’ evidente che dalla semplice lettura della circolare si parla chiaramente anche di anni precedenti al 2010.
Infine al di là del forum di cui parla Lei nella circolare non si parla di integrativa da presentare entro l’anno successivo e dal’atra parte questo non sarebbe neanche possibile per gli anni precedenti al 2010.
Credo che mi toccherà un lungo contenzioso.
Scritto il 26-5-2012 alle ore 23:45
Nel 1993, per lavori effettuati nel 1990, il cliente insolvente (un commercialista??) e sordo anche dopo l’A/R costringe a rivolgermi ad un avv. per chiedere al pretore dec. ingiuntivo [corredato di fattura vistata dal notaio (???) e conseguente versamento Iva]. Il 2003 un Gdp emette sentenza in favore dell’evasore totale (…); e quindi dopo qualche mese, sentenza e fattura alla mano, mi recai presso l’Ag. dell’entrate per chiedere il rimborso dell’Iva. Richiesta ripetuta almeno 3-4 volte sino al 2010 — dove l’Ag. invia sollecito per il versamento delle imposte sulla sentenza finale (mai notificata) del 2007) — senza risposta. Su indicazione del direttore mi rivolgo alla direzione provinciale che ritiene competente all’uff. territoriale (rimpallo??). In agosto Equitalia emette cartella per le imposte suddette, dopo varie email per Pec all’Ag. senza riscontro le notifico ricorso alla Ctp… che non sospende la cartella, che dopo sollecito a somma raddoppiata pago 20 gg fa, dopo aver ritirato la sentenza della Ctp che ha ritenuta non legittima la mia richiesta, in subordine per compensazione? Il pres.te è l’ex avv. del mio ex cliente, che ripreso – il 22,in tribunale — dice che “dipende dal relatore”. Insomma, avendo cessato l’attività il 1995, il 2003 non potevo utilizzare il “VR” e quindi nel ricorso mi rifacevo al rimborso ordinario di 10 anni (come da cassazione… e non solo). Che faccio, mi rivolgo alla Ctr lì a fianco? Cordialmente M. C.
Scritto il 27-5-2012 alle ore 00:19
Nel 1993, per lavori effettuati nel 1990, il cliente insolvente (un commercialista??) e sordo anche dopo l’A/R costringe a rivolgermi ad un avv. per chiedere al pretore dec. ingiuntivo [corredato di fattura vistata dal notaio (???) e conseguente versamento Iva]. Il 2003 un Gdp emette sentenza in favore dell’evasore totale (…); e quindi dopo qualche mese, sentenza e fattura alla mano, mi recai presso l’Ag. dell’entrate per chiedere il rimborso dell’Iva. Richiesta ripetuta almeno 3-4 volte e senza risposte sino al 2010, quando l’Ag. m’invia un sollecito per il versamento delle imposte sulla sentenza finale del 2007)(mai notificata). Su indicazione del direttore mi rivolgo alla direzione provinciale che ritiene competente l’uff. territoriale (rimpallo??). In agosto Equitalia emette cartella per le imposte suddette, dopo varie email per Pec all’Ag. (per autotutela) senza riscontro, le notifico ricorso alla Ctp… che non sospende la cartella, che dopo sollecito a somma raddoppiata pago 20 gg fa, dopo aver ritirato la sentenza della Ctp che ha ritenuta non legittima la mia richiesta, in subordine per compensazione? Il pres.te è l’ex avv. del mio ex cliente, che ripreso – il 22,in tribunale — dice che “dipende dal relatore”. Insomma, avendo cessato l’attività il 1995, il 2003 non potevo utilizzare il “VR” e quindi nel ricorso mi rifacevo al rimborso ordinario di 10 anni (come da cassazione… e non solo). Che faccio, mi appello alla Ctr, lì a fianco della Ctp? Cordialmente M. C.