20 giugno 2011
Visto di conformità e limite alla compensazione
Con l’introduzione degli adempimenti relativi all’utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 EURO era stato introdotto, tra i vari obblighi, quello relativo all’apposizione del visto di conformità nel caso di crediti annuali superiori a 15.000 EURO
Nel contempo, era stata prevista la possibilità di incremento del limite alla compensazione da 516.456,90 a 700.000 EURO.
Si dovrebbe forse fare il punto della situazione: i nuovi adempimenti hanno costituito un freno all’utilizzo dei crediti IVA fasulli?
Se la risposta fosse negativa, si dovrebbe rimeditare tutto il sistema.
Nel caso di risposta positiva, si dovrebbe seriamente pensare ad innalzare (o ad eliminare!!) il limite dei 516.456,90 EURO.
Scritto il 26-6-2011 alle ore 09:21
Il limite dei 15.000 è irrisorio rispetto al volume d’affari, dovrebbe essere almeno pari al 20% del fatturato previsto: ciò limita le imprese sia allo sviluppo sia all’azione della spesa corrente con conseguente diminuzione degli investimenti in termini di strumenti e di risorse
umane.
Enrico Fidei
consulente finanziario in Napoli
Scritto il 6-7-2011 alle ore 14:49
In presenza di dichiarazione Iva di Gruppo il visto di conformità e’ richiesto per poter compensare l’Iva annuale di Gruppo? In caso affermativo il professionista deve effettuare i controlli su tutte le società partecipanti all’Iva di Gruppo? Il credito e’ compensabile dal 1 gennaio o del giorno 16 del mese seguente alla presentazione del modello Iva di Gruppo?
Grazie
Scritto il 7-7-2011 alle ore 09:16
Per Renato:
D. In presenza di dichiarazione Iva di Gruppo il visto di conformità e’ richiesto per poter compensare l’Iva annuale di Gruppo?
R. Si
D. In caso affermativo il professionista deve effettuare i controlli su tutte le società partecipanti all’Iva di Gruppo?
R. Più che altro si deve verificare, per le società che hanno trasferito crediti, delle cause che giustificano l’insorgenza di questi crediti. Non si ritiene invece sostenibile un onere di controllo sulle società partecipanti alla procedura considerato che si possono avere anche gruppi societari in cui le controllate sono molto “distanti”. Sicuramente si devono acquisire le dichiarazioni delle società controllate in modo da compilare correttamente il prospetto IVA 26/PR ed effettuare una “quadratura” anche con i dati che le controllate hanno comunicato durante l’anno.
D. Il credito e’ compensabile dal 1 gennaio o del giorno 16 del mese seguente alla presentazione del modello Iva di Gruppo?
R. 16 del mese successivo.
Scritto il 25-7-2011 alle ore 12:15
Iva di Gruppo con debiti mensili in corso d’anno e credito finale (gli importi si equivalgono).
La compensazione del debito mensile (marzo 2010) con il credito annuale puo’ essere fatto solo dopo la presentazione della dichiarazione.
Per il calcolo della garanzia da prestare si deve tener conto a) delle eccedenze compensate b) dei versamenti effettuati.
In riferimento ai versamenti effettuati e’ corretto inserire come effettuati i versamenti compensati, poi, dopo la presentazione della dichiarazione annuale?
In ipotesi negativa ci troveremmo a dover presentare per il 2010 garanzia per tutte le eccedenze, per il 2011 garanzia della controllante per le compensazioni effettuate: risultato e’ che si garantiscono due volte i medesimo importi.
Come e’ meglio comportarsi in questo caso?
Grazie
Scritto il 25-7-2011 alle ore 14:29
Per Renato:
Iva di Gruppo con debiti mensili in corso d’anno (DI CHE ANNO?) e credito finale (gli importi si equivAlgono) (DI CHE ANNO?).
La compensazione del debito mensile (marzo 2010) con il credito annuale puo’ essere fatto solo dopo la presentazione della dichiarazione (SE VI E’ UN CREDITO DI GRUPPO DELL’ANNO X E C’E’ UN DEBITO MENSILE DEL GRUPPO DELL’ANNO X+1 SI PUO’ SUBITO UTILIZZARE IL CREDITO DELL’ANNO X).
Per il calcolo della garanzia da prestare si deve tener conto a) delle eccedenze compensate b) dei versamenti effettuati (I CALCOLI VANNO EFFETTUATI A FINE ANNO TENENDO CONTO DEI VERSAMENTI ESEGUITI DURANTE L’ANNO, DELL’EVENTUALE CREDITO DI GRUPPO DELL’ANNO PRECEDENTE E DEGLI EVENTUALI CREDITI INFRANNUALI DI GRUPPO COMPENSATI E/O RIMBORSATI)
In riferimento ai versamenti effettuati e’ corretto inserire come effettuati i versamenti compensati, poi, dopo la presentazione della dichiarazione annuale ? (NON E’ CHIARO, CI VORREBBE QUALCHE NUMERO PER CAPIRE IL CASO)
Scritto il 25-7-2011 alle ore 15:27
Provo a sintetizzare:
Iva di Gruppo anno 2010 (primo anno in iva di Gruppo).
Dalle liquidazioni mensili:
mese di marzo 2010 Debito di Euro 500.000 (non versato).
Al 31.12.2010 credito di iva di Gruppo da liquidazione Euro 600.000.
Iva di Gruppo annuale
Si pensa di compensare l’iva a debito di marzo 2010 con l’iva annuale a credito di Euro 600.000 (ovviamente entro il 16 del mese seguente alla dichiarazione Iva di Gruppo) quindi nel 2011.
Come impatta tale operazione sulla dichiarazione iva annuale e sugli importi da garantire con polizza?
La proposta e’ di garantire le eccedenze trasferite nell’anno al netto del debito di Euro 500.000 in quanto sara’ oggetto di compensazione nel 2011 e come tale sara’ garantito, nell’esercizio 2011, a cura della CApogruppo come credito dell’anno precedente compensato su F24.
Se non andassimo a dedurre i 500.000 dal monte garanzia 2010 ci troveremmo a presentare doppia garanzia: una volta nel 2010 sulle eccedenze compensate (senza dedurre i versamenti anche se effettuati in compensazione nel 2011) e una nuova garanzia nel 2011 per compensazioni ad opera della Capogruppo.
Spero di essere riuscito a presentare il caso…grazie
Scritto il 27-7-2011 alle ore 16:12
Io direi proprio che il fatto che il debito di marzo 2010 sia versato tramite ravvedimento (da vedere poi bene come compilare la dichiarazione..) non impatta sul calcolo delle garanzie.
Si dovranno quindi fare gli ordinari calcoli:
eccedenze di debito MENO versamenti MENO credito di gruppo anno precedente MENO crediti trasferiti durante l’anno
Scritto il 27-7-2011 alle ore 16:17
Questo vuol dire che dalle eccedenze debito del 2010, per l’importo della garanzia, togliamo i versamenti di marzo 2010 pur se effettuati dopo la presentazione della dichiarazione di Gruppo?
Scritto il 27-7-2011 alle ore 16:34
Sì perché comunque sono versamenti effettuati, anche se tramite ravvedimento.
Scritto il 2-8-2011 alle ore 10:22
In merito all’utilizzo in compensazione dei crediti Iva infrannuali. Le sottopongo il seguente quesito: in data 30.07.2011 ho inviato il modello IVA TR del 2° trimestre indicando, erroneamente, il credito a rimborso. Il 1 agosto accorgendomi dell’errore, ho rinviato la dichiarazione, barrando la casella correttiva nei termini, con l’esatta indicazione del credito da utilizzare in compensazione e non a rimborso. Secondo lei posso utilizzare il credito in compensazione a partire dal mese di Agosto? La ringrazio anticipatamente.
Scritto il 2-8-2011 alle ore 14:12
Se siamo oltre i 10.000 euro (cumulato con eventuali compensazioni del credito del 1° trimestre) devono essere utilizzati obbligatoriamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Ho notizia che in casi simili a questo non è stata accettato l’F24, in quanto si deve attendere il 16 del mese successivo (quindi in questo caso il 16 settembre).
Nel caso di credito sotto i 10.000 (cumulato con eventuali compensazioni del 1° trimestre) direi proprio che il credito può essere compensato, senza obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia.
Scritto il 7-3-2013 alle ore 14:58
Buongiorno Dottore
ma il limite dei 516.000 Euro è riferito alle compensazioni dal 16 marzo 2012 al 16 dicembre 2012 o è possibile arrivare anche oltre 700/8oo mila euro con le compensazioni del 16 gennaio 2013 e 16 febbraio 2013.
La dichiarazione iva del 2011 è stata inviata il 28 febbraio 2012
La dichiarazione iva del 2012 è stata inviata il 28 febbraio 2013
il limite dei 516.000 è per anno solare? o cosa
Scritto il 7-3-2013 alle ore 18:42
Per individuare il limite alla compensazione si deve avere riguardo all’anno in cui si effettuano le compensazione e non all’anno di maturazione dei crediti.
Ad esempio, se dal 2012 scaturisce un grosso credito annuale che si vuole utilizzare in compensazione nel 2013, si deve tenere conto, tra le varie voci, anche dei crediti infrannuali 2013 che verranno utilizzati nello stesso 2013.
Scritto il 11-3-2013 alle ore 14:17
Dottore faccio seguito al mio quesito del 7/3 quindi se ho capito bene in gennaio e febbraio 2013 prima di aver presentato (il 28/02) la dichiarazione iva posso compensare ORIZZONTALMENTE l’iva del 2011 o 2012??.
Per il 2011 CON CREDITO DI CIRCA 999.999,00 il limite di 516000 si era esaurito ad agosto 2012.
GRAZIE
Scritto il 12-3-2013 alle ore 17:25
Il limite è per anno solare, quindi, se ho un credito 2011 di oltre 516.456,90 euro (emergente da una dichiarazione con visto di conformità) posso compensare fino a 516.456,90 euro nel 2012. Nel 2013 posso ancora compensare (codice 6099 anno 2011) fino al limite dei 516.456,90 euro e fino alla presentazione della dichiarazione relativa al 2012.
Ciò in quanto nel momento in cui viene presentata la dichiarazione 2012, il credito 2011 si “rigenera” e quindi la compensazione va fatta con il codice 6099 e anno 2012.