6 giugno 2011
Lo spesometro: lo spirito delle disposizioni…
Con la circolare 24/2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul c.d. “spesometro”.
Mentre alcuni chiarimenti sono stati accolti con favore, come ad esempio, il fatto che siano escluse dallo spesometro le operazioni comunitarie già comprese nei modelli INTRA, mancano indicazioni fondamentali sugli obblighi di identificazione del cliente.
In particolare, mentre in alcune ipotesi il cliente avrà interesse a non “bluffare”, come nel caso di soggetti esteri che intendono effettuare degli acquisti ai sensi dell’articolo 38-quater per i quali è necessaria l’emissione della fattura, potranno tranquillamente aversi ipotesi in cui molto dubbi saranno gli obblighi degli operatori economici.
Si pensi ad un gioielliere che sta per concludere la vendita di un orologio ad un privato per un ammontare superiore alla soglia di 3.600 euro.
Il gioielliere come deve identificare il cliente?
Deve chiedergli il tesserino del codice fiscale? (ora tessera sanitaria)
Deve chiedergli un documento?
E se il cliente dichiara di aver dimenticato questi documenti o addirittura di non avere il codice fiscale perché non italiano, ma svizzero di lingua italiana o sammarinese?
Voi la vendita la perdereste?
Scritto il 11-6-2011 alle ore 19:22
A MIO AVVISO IL GIOIELLIERE DEVE CHIEDERE IL CODICE FISCALE E SE IL CLIENTE NON E’ ITALIANO DEVE CHIEDERE IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER PROVARE CHE QUELLA VENDITA NON POTEVA ESSERE INSERITA NELLO SPESOMETRO.
Scritto il 11-6-2011 alle ore 19:23
NON RIESCO A CAPIRE PERCHE’ CHI CI GOVERNA NON SI RENDE CONTO DI QUANTE COMPLICAZIONI CI INFLIGGE.
Scritto il 12-6-2011 alle ore 12:32
Ciro e Antonella, ci avevamo scritto su Dialoghi 1 del 2011 il pezzo che segue, che trascrivo
“Tutto da esplorare e` il problema dell’identificazione del cliente da parte del fornitore, quando si tratta di acquisti effettuati da consumatori finali.
Il provvedimento afferma che essi sono tenuti a
fornire le proprie generalita` al fornitore, ma non
chiarisce quali obblighi abbia il fornitore di controllare
eventuali dichiarazioni secondo cui l’acquisto
e` effettuato per «terzi», come il genitore, il
fratello, l’amico, ecc. In questo aspetto, il provvedimento
si addentra su un campo minato, inseguendo
l’ambizioso obiettivo di essere un supporto
ad un accertamento sintetico di massa,
…..
La mia sensazione e` che il legislatore, di qualunque
colore politico, prenda sottogamba il problema
di portare la tassazione attraverso le aziende
dove esse non ci sono, o non arrivano.
Anche qui rispettiamo il motivo conduttore di
Dialoghi, secondo cui le istituzioni non si criticano,
ma si spiegano, cercando di destrutturarne i
comportamenti. Non si puo` rimproverare alle istituzioni
di aver ignorato un dibattito tecnico, che
semplicemente manca, o si perde in una pubblicistica
tortuosa e spesso sconclusionata, in cui anche
Dialoghi finisce per perdersi. Si sono persi infatti
i nostri suggerimenti di andare per gradi, iniziando
ad obbligare le grandi aziende a segnalare i
loro fornitori-impresa di piccole dimensioni, soggetti
agli studi di settore; e non sotto pena di una
sanzione formale irrisoria, come quella prevista
dal D.L. n. 78/2010, che a molte aziende verrebbe
voglia di pagare direttamente, evitando un lavoro
molto piu` complesso e impossibile da svolgere
senza cadere in qualche trappola. La sanzione
indiretta avrebbe invece potuto essere la indeducibilita`
dei costi non segnalati.
….. l’Agenzia delle entrate sta prendendo coscienza dei problemi veri della tassazioneattraverso le aziende, e deve convincersi solo dellanecessita` di contare sulle proprie forze, senza l’ausilio di una comunita` scientifica che, in questosettore, deve ancora nascere come luogo di analisi,proposta e progetto.
Antonella, perchè non se ne rende conto la comunità scientifica, che è solo un’espressione amministrativa, destinata alla gestione di titoli da usare come biglietti di presentazione relazionali…in gran parte la insieme di non se ne rendono conto gli editori che continuano a pubblicare riviste sconclusionate e a tenere aperti blog altrettanto sconclusionati, nel senso di sprovvisti di persone che sappiano organizzarne i contenuti. Per questo io non ci scrivo più e scrivo solo sul mio http://www.fondazionestuditributari.com
Scritto il 12-6-2011 alle ore 12:35
Anche la mia precedente risposta è venuta un pò sconclusionata, avrei potuto dedicare più attenzione, ma la sede non ne merita di più.
Scritto il 14-6-2011 alle ore 08:38
a mio avviso occorrerebero 630 corde da inviare al parlamento. E se i parlamentari le usassero farebbero l’unica cosa utile.
Scritto il 14-6-2011 alle ore 15:52
Rimango costernata per quello che leggo come risposta del dr. Lupi.
Sono vent’anni circa che cerco di fare il mio lavoro con impegno ed onestà, nonostante le notevoli difficoltà che incontriamo soprattutto negli ultimi anni.
E’ vero la situazione è difficile ma, a mio avviso, non è inondando gli studi di adempimenti stupidi che riusciremo a risolverla.
Ad un convegno di qualche tempo fa ho chiesto ad un relatore se secondo lui non si stava esagerando per gli adempimenti alle piccole imprese e Lui mi ha risposto che in un’economia evoluta non era possibile fare diversamente.
Quindi c’è chi mi dice che facciamo parte di un’economia evoluta (??????) e chi mi dice che “la comunità scientifica è solo un’espressione amministrativa, destinata alla gestione di titoli da usare come biglietti di presentazione relazionali”.
Io continuo a non capire.
Scritto il 14-6-2011 alle ore 19:25
Premesso che il mio era solo un “input” per una riflessione sullo specifico tema, il discorso è sicuramente più ampio.
Tutte queste notizie che arrivano all’Erario servono o sono solo dei flussi di dati che non si riescono a digerire e che danno solo l’idea di un fisco “grande fratello”?
Sembra quasi che più notizie si hanno più se ne conoscono mentre forse è vero il contrario.
Se ad esempio io sono uno studioso di fisica quantistica, a cosa mi serve avere tutti i trattati ed i libri sul tema se non riesco nemmeno a leggerli?
Scritto il 15-6-2011 alle ore 21:42
concordo pienemente.
Scritto il 5-7-2011 alle ore 13:52
Con il recente provvedimento prot. 2011/92846 del 21 giugno 2011 l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuto in merito all’adempimento in oggetto da un lato escludendo dal novero dei soggetti tenuti allo stesso lo Stato, le Regioni,le province, i comuni e degli altri organismi di diritto pubblico, dall’altro sostituendo le specifiche tecniche del precedente provvedimento del 22 dicembre 2010 (quest’ultima modifica con l’obiettivo – testuale – di semplificare ulteriormente (?) gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e migliorare la qualità delle informazioni trasmesse).
In realtà le nuove specifiche tecniche prive dei necessari chiarimenti non semplificano alcunché ma, al contrario, sono foriere di nuovi dubbi.
Mi riferisco, in particolare, al nuovo tracciato record deputato ad accogliere le note di variazione (distinto tra note emesse/ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA e note emesse nei confronti /ricevute da soggetti non residenti). Prima di tale modifica l’Agenzia aveva affermato – circolare n. 24/E del 30 maggio 2011- che le operazioni dovevano essere comunicate al netto delle eventuali note di variazione (in aumento o diminuzione) emesse anteriormente al termine di presentazione della stessa comunicazione. Per quelle emesse successivamente a tale termine la circolare trattava il solo caso di quelle in aumento che comportavano il superamento della soglia, mentre nulla veniva detto nell’ipotesi di note di variazione in diminuzione (anche nell’ipotesi in cui il valore finale, al netto della variazione fosse risultato inferiore alla soglia di € 3.000). Il nuovo tracciato prevede espressamente l’inserimento dei dati relativi alle note di variazione (senza peraltro specificarne il segno) nonché delle fatture rettificate (numero, data, imponibile ed iva).
Non è affatto chiaro però se il nuovo tracciato record sia da utilizzare solo per le note di variazione emesse dopo l’invio della comunicazione al fine di rettificare l’importo già comunicato oppure se l’esposizione delle note di variazione sia richiesta in ogni caso (e, quindi, anche nell’ipotesi di fattura da rettificare e nota di variazione emesse nel corso dello stesso anno di riferimento).
Si tratta sicuramente di un problema marginale rispetto ad altri che riguardano l’adempimento in oggetto ma significativo della crescente difficoltà di “comunicazione” dell’Agenzia nei confronti dei contribuenti che rischia di rendere irrealizzabile l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti. In effetti, a ben vedere, tale obiettivo si raggiunge evitando di introdurre adempimenti complessi e poco utili ai fini dell’accertamento piuttosto che eliminadoli a posteriori (quando ormai gli oneri per l’adeguamento sono già stati sostenuti dalle imprese).
Al riguardo non sarebbe stato più semplice richiedere – limitatamente alle operazioni con obbligo di fatturazione e ferma restando la verifica del superamento del limite per ciascuna operazione non soggetta all’obbligo di fatturazione da parte di commercianti al minuto – la comunicazione di tutte le operazioni rese / ricevute purché complessivamente superiori nell’anno all’importo soglia ?
Magari si sarebbero comunicati all’amministrazione importi superiori (forse anche più significativi ai fini della verifica della reale capacità di spesa dei cessionari/committenti) a quelli derivanti dai complicati conteggi previsti per i contratti collegati o da cui derivano corrispettivi periodi o di pagamenti frazionati ma, sicuramente, si sarebbe limitato al minimo l’onere a carico dei contribuenti.
Scritto il 16-8-2011 alle ore 18:29
A mio avviso, ad esempio, il 30 aprile 2012, inviamo una comunicazione con l’indicazione di una fattura di acquisto da 5000 euro ed il 2 giugno 2012 (non dico il 2 maggio 2012 perchè potremmo integrare gratuitamente) riceviamo una nota di credito di 3000 euro, quest’ultima potrà essere indicata nella comunicazione successiva con l’indicazione della fattura da rettificare.
Ciò, a mio avviso, lo si può desumere dal passaggio di seguito: “Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l’importo sarà indicato in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.”
Secondo me, anche alla luce degli obiettivi che si prefigge la comunicazione, è necessario da un lato (ok) comunicare all’Agenzia che se nel 2011 io dovevo rendere trasparente una determinata operazione ed attenzionarla perchè di importo rilevante, allo stesso modo è un mio diritto rendere palese il fatto che quella stessa operazione non può più essere oggetto di quella particolare attenzione.
A mio avviso se nell’arco di uno stesso periodo di imposta abbiamo fattura di acquisto da 5000 e nota di credito per 3000, questa operazione complessivamente considerata non va comunicata, anche perchè nella circolare si usano i termini tenuto conto dell’art. 26.
Al contrario, ovviamente, va indicato solo 4000, nel caso di fattura d’acquisto di 5000 con nota di credito di 1000 perchè complessivamente superiore al limite nello stesso periodo di imposta.
Facendo anche un ulteriore esempio se nel 2011 ho una fattura di acquisto per 3000 euro (non faccio la comunicazione) ed il 2 giugno mi arriva una nota di addebito per 4000 euro, nella comunicazione al 30 aprile 2013 andrò a comunicare la nota di variazione con la fattura da rettificare.
La mia sensazione è che il gioielliere prima di perdere il cliente ci pensarà 1000 volte, a costo anche di applicare sconti e di effettuare la vendita senza la fattura.
Scritto il 31-8-2011 alle ore 17:44
Per Giuseppe, concordo.
Se non mi sono perso qualche passaggio normativo, la dottrina non ha adeguatamente sottolineato le variazioni che sono state apportate al tracciato record degli elenchi clienti e fornitori, da quello del 22/12/2010 a quello del 21/6/2011, aldilà della esenzione soggettiva per gli enti pubblici contenuta nel decreto (loro hanno problemi a classificare le operazioni le imprese invece…).
Ho paragonato i due tracciati.
1) E’ stato eliminato il codice di attività (c’e’ una ragione?).
2) Sono state inserite le modalità di pagamento Acconto, saldo, non frazionato, e qui sembrerebbe che vada segnalata ad esempio la fattura di acconto di 10.000 relativa ad una operazione da 30.000 euro, corretto?
3) Importo dovuto e imposta, anche sui parziali, quindi ritornando all’esempio 10.000 e 2.000 (mentre sull’ultimo record si inserirà 30.000 e 6.000 giusto?)
4) Lo stato estero della sede legale e’ stato aumentato da 2 a 3 caratteri (?)
5) Le nuove sezioni per le note di credito. Qui addirittura viene chiesto anche il numero della nota di variazione e il numero della fattura da rettificare, quando nella sezione precedente non viene chiesto. Che senso ha?
Inoltre, quando va compilata tale sezione?
Cioe’, se ho una operazione di 31.000 e -5.000=26.000 devo comunicare nelle rispettive due sezioni:
26.000 e zero
26.000 e -5000 (come se fosse 26.000 al netto di…)
31.000 e -5000 (come se fosse 31.000 al lordo di…)
oppure comunico solo note di variazione nel caso in cui (al netto delle operazioni principali) superino -25.000?
Spero di non aver messo troppa carne al fuoco, ma devo capire cosa chiedere al nostro RSI..
Scritto il 31-8-2011 alle ore 21:03
“Facendo anche un ulteriore esempio se nel 2011 ho una fattura di acquisto per 3000 euro (non faccio la comunicazione) ed il 2 giugno mi arriva una nota di addebito per 4000 euro, nella comunicazione al 30 aprile 2013 andrò a comunicare la nota di variazione con la fattura da rettificare”.
Chiedo venia per l’errore: se ho una fattura da 3000 la devo comunicare. L’esempio rimane secondo me valido se invece che 3000 la fattura di acquisto è pari a 2000 (che in questo caso non va comunicata).
Se, invece, ricevo una fattura da 3000 (la comunico) e l’anno successivo con riferimento alla stessa fattura ricevo una nota di addebito, comunico solo la nota di addebito indicando a quale fattura essa si riferisce.
Scritto il 26-10-2011 alle ore 10:53
Successivamente ai precedenti commenti postati su questo blog vi è stata la pubblicazione con Provvedimento del 16 settembre 2011 di un nuovo tracciato record, la proroga al 31/12/2011 del termine di presentazione della comunicazione relativa alle operazioni dell’anno 2010 (limitatamente a quelle soggette ad obbligo di fatturazione di valore non inferiore ad € 25.000) e, da ultimo, la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati da Associazioni di categoria nel corso degli ultimi mesi all’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modifiche introdotte nel tracciato ed alle risposte pubblicate dall’Agenzia (si veda il comunicato stampa del 24 ottobre scorso) vorrei condividere con i lettori di questo blog alcune personali osservazioni:
– nella risposta 17 viene affermato che in presenza di una fattura contenente l’addebito di più operazioni tra loro non collegate (es. cessioni e servizi che non abbiano natura accessoria) occorra considerare, ai fini della verifica del superamento del parametro soglia, l’intero imponibile della fattura (affermazione condivisibile) e che, nella casella denominata “tipologia dell’operazione”, vada inserito il codice 1 (cessione di beni) oppure 2 (prestazione di servizi) in relazione all’operazione “prevalente”. Quest’ultima affermazione pare riferita al tracciato record precedente a quello da ultimo pubblicato in settembre (che prevede solo due causali da inserire nella casella “tipologia dell’operazione” e cioè “1” per le cessioni/prestazioni rese e “2” per gli acquisti e prestazioni ricevute) e, pertanto, riterrei che la risposta (probabilmente corretta al momento in cui è stata resa) poteva essere meglio “adattata” al momento della sua pubblicazione per non ingenerare inutili dubbi;
– nella risposta 25 viene affermato che un’impresa alberghiera che emetta, in luogo della fattura, la ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA, è tenuta ad esporre separatamente, previo scorporo, l’imponibile e l’IVA dell’operazione nei campi 5 e 6 del record di dettaglio “2” “Operazioni con soggetti residenti – Titolari di partita IVA”: al riguardo occorre considerare che l’esposizione dell’operazione in tale record comporta l’obbligo di compilazione del campo “Numero della Fattura” – campo inserito nel nuovo tracciato record pubblicato lo scorso 16 settembre – che nel caso prospettato mancherebbe (si dovrà forse mettere il numero della ricevuta fiscale ?). Inoltre mi domando se – specularmente – il cliente del servizio alberghiero sia tenuto ad inserire l’operazione nella propria comunicazione, atteso che non disponendo della fattura non avrà annotazioni sul registro IVA acquisti.
Per quanto riguarda le note di variazione sembra ormai chiaro che le stesse vadano comunicate solo se:
a) si tratta di variazioni in aumento o diminuzione riferite ad operazioni “sopra soglia” già inserite in precedenti comunicazioni (se emesse nel corso del medesimo anno rettificano l’importo da comunicazione relativo all’operazione originaria);
b) si tratta di variazioni in aumento che determinano il superamento della soglia di un’operazione originariamente di valore inferiore a tale limite e, per tale motivo, non inserita in alcuna precedente comunicazione. In tale ipotesi, peraltro, occorrerà indicare i soli dati (imponibile ed imposta) relativi alla nota di variazione in aumento senza alcuna informazione sull’operazione originaria se non la data della fattura da rettificare ed il relativo numero (dato, quest’ultimo, considerato non obbligatorio).
Evidenzio, da ultimo, che con la pubblicazione del nuovo tracciato record del 16 settembre 2011 è stata sanata l’anomalia contenuta nei precedenti che non prevedevano la possibilità di comunicare note di variazione emesse nei confronti di soggetti residenti non titolari di partita IVA. Il nuovo record “4” è infatti relativo alle operazioni con soggetti residenti (siano essi o meno titolari di partita IVA) – note di variazione. I successivi campi 2 e 3 del tracciato accolgono, alternativamente, il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale della controparte.
Scritto il 26-10-2011 alle ore 11:32
per Giuseppe: ai sensi della C.M. 24/E/2011 nel 2010 e’ da comunicare solo l’operazione soggetta ad obbligo di fattura (no ricevute e no scontrini). Nel 2011, le operazioni fatte dal 1.7.2011 devono essere comunicate anche se non sono soggette ad obbligo di fattura (quindi la ricevuta fiscale in acquisto superiore a 3.600 o lo scontrino fiscale in acquisto se superiore a 3.600, CHE appunto non transitano dai registri iva, ma vengono solo registrate nel libro giornale. Quindi e’ vero che non c’e’ il numero di fattura, ma inseriremo il numero e data della ricevuta fiscale e data e numero dello scontrino utilizzando i campi disponibili.
Sorgono invece nuovi dubbi,leggendo tra le righe della confusionaria risposta 9, già per la predisposizione del primo elenco 2010 (che si ripropongono anche per il 2011).
Precisamente, e’ pacifico che si deve operare l’estrazione dai registri iva operando per “data registrazione”. Ma nella fatturazione passiva, come ci si deve comportare quando il primo mese del 2010 continuano ad essere registrate di norma fatture datate xx.12.2009 sia per cessioni che per affitti, locazioni ecc. (le escludiamo per anno documento2010?) e di conseguenza come devono essere trattate le registrazioni del gennaio 2011 per acquisti del dicembre 2010 dello stesso tipo (le includiamo per anno doc=2010)? Se cosi fosse l’elenco sarebbe simile agli ultimi defunti di qualche anno fa in cui si comunicavano anche operazioni registrate fino ad aprile dell’anno successivo se relative all’anno precedente=oggetto di comunicazione.
Tale interpretazione mi sembra in contrasto soprattutto con la nozione di contratto “periodico” i cui accorpamenti devono essere effettuati su base “anno solare” che sembrerebbe rinviare al concetto di “registrato dall’1/1 al 31/12″ e non “di competenza dall’1/1 al 31/12″ che e’ associabile piu’ alle IIDD che dell’IVA. Cioe’ o si tratta di un elenco Iva o e’ un elenco IIDD mascherato attraverso l’uso di documenti IVA.
Scritto il 26-10-2011 alle ore 12:11
Per Matteo: ti ringrazio per la precisazione circa la decorrenza dell’obbligo di comunicazione per le operazioni per le quali non vi è obbligo di emissione della fattura. Continuo a nutrire perplessita, per operazioni documentate con ricevuta fiscale o scontrino di importo superiore alla soglia, circa le modalità di estrazione da parte del cliente titolare di partita IVA che non abbia richiesto l’emissione della fattura.
Per quanto riguarda la questione di quali operazioni inserire negli elenchi relativi al 2010 riterrei corretto fare riferimento, ai fini della decorrenza dell’obbligo di comunicazione (e similmente a quanto già precisato per le operazioni rese/ricevute da soggetti cd. black list), alla data di effettuazione ai fini IVA delle operazioni rese / ricevute: pertanto, nel caso di operazioni di acquisto riterrei corretto escludere le fatture passive annotate nel registro nel corso dell’anno 2010 (o successivi) se riferite ad operazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 del Decreto IVA fino a tutto il 31/12/2009 (peraltro, dubito che l’eventuale inclusione di tali operazioni possa essere sanzionata dall’Agenzia). Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi le fatture passive andrebbero comunicate nel periodo in cui avviene la loro annotazione sul registro acquisti ancorché emesse in periodi precedenti (purché riferite ad operazioni “effettuate” successivamente al 31/12/2009).
Dalla risposta al quesito n.9 sembra possibile inserire nella comunicazione nell’anno N+1 (anno in cui viene effettuata la registrazione dell’operazione di acquisto) un’operazione effettuata ai fini IVA nell’anno N, indicando nel campo “Data dell’operazione” alternativamente: la data di registrazione (nell’anno N+1) ovvero la data di effettuazione della stessa operazione (anno N). Questa possibilità giustificherebbe l’annotazione, presente nella colonna “Valori” di tale campo, che di fatto rende possibile inserire una data inclusa nell’anno di riferimento della comunicazione o nell’anno immediatamente precedente.
Scritto il 26-10-2011 alle ore 14:43
Per Giuseppe: la maldestra risposta n.9 del fisco, non e’ pertinente, nel senso che lì si parla di comunicare una fattura ATTIVA o con riferimento alla data di registrazione x+1 o con riferimento alla data di effettuazione x, e questo per trasmettere l’elenco relativo all’anno x.
Invece nelle specifiche tecniche del 16/9/2011, che rimangono ad oggi le interpretazioni ufficiali piu’ analitiche in materia, si parla per l’elenco dell’anno x della possibilità di comunicare una fattura inserendo la data di registrazione x o la data di effettuazione x-1.
Quindi, se ancora sono lucido, la risposta 9 e’ opposta alle specifiche del tracciato record. E non sono sicuro che inserendo una fattura di dicembre 2010 con data registrazione 2011 l’elenco 2010 passi il software di controllo. Quindi quando comunico l’anno 2010, per le fatture passive, scarterò le fatture “data documento 2009 registrate nel 2010″ e userò la data di effettuazione (2010) se la registrazione e’ nell’esercizio successivo (2011). Però mi rendo conto che SOSTANZIALMENTE sto facendo un elenco per data documento e non per data di registrazione, con tutte le implicazioni anche per i contratti fornitori periodici e frazionati. O no?
Scritto il 21-11-2011 alle ore 16:20
E’ uscito il software per la compilazione dello spesometro, al link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/comunicazione+operazioni+iva/compilazione+e+invio/sw+compilazione+comunicazioni+spesometro
Buon lavoro.
Scritto il 6-12-2011 alle ore 11:02
Mea culpa!
Lo spesometro e’ effettivamente per “data registrazione documento” e non per “data documento”.
Ho trovato una Circolare Ministeriale che mi era sfuggita, la n.28 del 21/06/2011 (non citata nella prassi dello spesometro neanche dall’Agenzia delle Entrate) che nella risposta 2.1 afferma ”si ritiene che nel campo data dell’operazione del tracciato record vada indicata la data di registrazione dell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, la data dell’art. 6 del D.P.R.633/72 (data documento)” quindi anche se non condivido la risposta del ministero mi devo adeguare. La Circolare si riferisce ad un campo del tracciato record che, diversamente da altri, non e’ mai stato oggetto di modifiche fin dalla sua origine nel dicembre 2010, quindi e’ valida ad oggi.
Rimango dell’idea che con tale criterio di estrazione non si possa rispettare il concetto di contratto=competenza ma pazienza.
Chiedo scusa soprattutto Ciro d’Ardia e a tutti quelli che hanno sopportato a lungo le mie tesi, per l’abbaglio.
Scritto il 20-12-2011 alle ore 13:31
Da tutti i chiarimenti individuati, non ne ho trovato nulla che mi chiarisca quanto segue:
visto che la normativa prevede che, per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, il contribuente deve comunicare l’importo complessivo delle operazioni in un’unica riga. Nella data dell’operazione va riportata la data dell’ultima. Nulla è specificato a proposito del numero della fattura che è obbligatorio nel caso di cessioni. Qualcuno mi sa dare una risposta??
Scritto il 20-12-2011 alle ore 14:58
Tiziana:
Il software 1.0.0 e il controllo 1.0.3, quelli disponibili ad oggi, accettando l’assenza del numero nel caso di contratto periodico o frazionato.
Scritto il 20-12-2011 alle ore 16:31
Per Giuseppe, con riferimento al n.9.
Eravamo entrati nel discorso delle note di variazione. Ho un quesito che mi sta facendo litigare con un consulente.
Elenco 2010-inserimento note di variazione che rettificano indistintamente piu’ fatture 2010-definizione del SEGNO:
E’ corretto intendere con C=CREDITO che la nota di variazione determina iva a credito (aumento imponibile fattura fornitore=addebito a fornitore) o riduzione di iva a debito (diminuzione imponibile fattura cliente=reso a cliente), e con D=DEBITO che la nota di variazione determina iva a debito (aumento imponibile fattura cliente, addebito a cliente) o riduzione di iva a credito (diminuzione imponibile fattura fornitore=reso a fornitore)?
In sitesi: un reso da cliente comporta C C nell’elenco, e un reso a fornitore D D (cioe’ il contrario).
In sintesi sintesi, la nota di credito ha segno proprio, a prescindere da quale documento “punta”.
Giuseppe hai queste casistiche nel tipo record 4 per confortarmi?