4 ottobre 2010
Il credito infrannuale IVA
Al di là delle solite notizie che si possono dare sul credito IVA infrannuale, relative a termini e modalità di presentazione, nonché ai presupposti che devono essere necessariamente presenti sia per la compensazione che per il rimborso, è importante fare alcune considerazioni in ottica di “pianificazione”.
Ciò in quanto, come sappiamo, vi sono attualmente due specifici limiti per l’utilizzo dei crediti IVA in compensazione:
– il primo di tipo quantitativo, in quanto è possibile attualmente effettuare la compensazione dei crediti IVA con altre imposte nel limite di 516.456,90 EURO (con elevazione ad un milione di EURO per i soggetti subappaltatori in possesso di specifici requisiti);
– il secondo, se così si può dire, di tipo “procedimentale” , nel senso che per compensare importi superiori a 10.000 EURO è necessaria la previa presentazione della dichiarazione o dell’istanza (dichiarazione annuale o modello IVA TR) , nonchè l’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nel caso di importi superiori a 15.000 EURO è necessaria l’apposizione del visto di conformità, anche se solo nel caso di credito emergente dalla dichiarazione annuale.
Peraltro, mentre il limite di 516.456,90 interessa solo i soggetti che sviluppano rilevanti crediti IVA, diversa è la situazione per quello che riguarda i crediti superiori a 10.000 EURO.
Crediti superiori al predetto limite di 10.000 EURO sono infatti maturati con molta facilità anche da soggetti di non rilevanti dimensioni.
Ciò significa che se fino al 2009 erano solo i soggetti di maggiori dimensioni che dovevano “fare attenzione” all’utilizzo del crediti IVA, a partire dal 2010, una certa attenzione, anche se di tipo diverso, deve essere tenuta anche dai piccoli soggetti (i grossi soggetti dal 2010 devono fare attenzione sia al limite dei 516.456,90 EURO, sia a quello dei 10.000 o 15.000 EURO!).
Per entrambi i soggetti, comunque, il credito infrannuale riveste un particolare interesse.
Per i soggetti “piccoli”, intendendo come tali quelli che sviluppano crediti IVA di importo non rilevante, in quanto per l’utilizzo in compensazione di crediti IVA infrannuali anche superiori a 15.000 EURO non è prevista l’apposizione del visto di conformità (che è invece stabilita nel caso di crediti annuali in compensazione superiori al predetto importo).
Per l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale per importi superiori a 15.000 EURO devono quindi essere rispettati semplicemente gli obblighi relativi al credito in compensazione superiore a 10.000 EURO, vale a dire, come evidenziato prima, la previa presentazione del modello IVA TR e la possibilità di utilizzo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello (si rammenti anche l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Il credito infrannuale riveste poi un particolare interesse anche per quanto riguarda i soggetti che sviluppano grossi crediti IVA .
Ciò sia per le ragioni appena viste relative alla (non) apposizione del visto di conformità, sia per quanto riguarda la quota del credito infrannuale chiesta a rimborso.
Infatti, la quota del credito IVA infrannuale che viene chiesta a rimborso non entra nel limite dei 516.456,90 EURO (o del milione di EURO per i soggetti subappaltatori in possesso di specifici requisiti), in quanto il rimborso viene sempre liquidato dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In definitiva, quindi, per i soggetti che sviluppano crediti IVA è conveniente “porre l’accento” sull’utilizzo del credito infrannuale.
Quanto detto risulta valido:
– sia nel caso di utilizzo dei crediti in compensazione, in quanto anche per crediti superiori a 15.000 non è richiesta l’apposizione del visto di conformità;
– sia nel caso di richiesta dei crediti a rimborso in quanto la quota del credito infrannuale IVA chiesta a rimborso, essendo liquidata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non entra nel limite di 516.456,90 o di un milione di EURO.
Scritto il 25-10-2010 alle ore 16:04
Il credito IVA infrannuale da utilizzare in compensazione entra nel limite dei 516.456,90. Mi pongo la seguente domanda: è possibile richiedere in compensazione nell’istanza (Rigo TD6) un importo superiore al suddetto massimale (o in generale superiore al plafond annuo residuo) salvo poi compensare la quota di credito eccedente il massimale nell’anno successivo? Nel caso concreto a fronte di plafond annuo residuo di 150.000 Euro chiederei in compensazione un credito infrannuale di Euro 600.000, salvo poi utilizzare la differenza di Euro 450.000 a partire da gennaio 2011.
Grazie mille
Matteo
Scritto il 28-10-2010 alle ore 06:41
Bè direi proprio di sì, anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale prevededono, al rigo VL22, l’indicazione dei crediti infrannuali compensati fino alla presentazione della dichiarazione annuale.
Ovviamente la manovra ha senso solo perché in questo modo non va apposto il visto di conformità sul credito infrannuale, che invece andrebbe apposto sulla dichiarazione annuale nel caso in cui si utilizzi il credito come annuale 2010. Altro vantaggio deriva dalla possibilità di utilizzare il credito senza aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
Scritto il 11-3-2011 alle ore 12:51
SALVE, HO UN QUESITO SULLE COMPENSAZIONI IVA..IO NEL MOD. IVA 2010 HO UN CREDITO DI € 28.000,00 E NELL’ANNO 2010 MI COMPENSO € 32.000,00, QUINDI SBAGLIANDO SFORO DI € 4.000,00, PRESENTANDO ORA A MARZO IL MOD.IVA 2011 IL QUADRO TR
CON UN CREDITO IVA DI € 6.000,00, COSA POSSO FARE PER FAR SI CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON MI FACCIA PAGARE QUESTA SOMMA? POTREBBE VISTO CHE CMQ HO UN CREDITO DI € 6.000,00, DECURTARMI DI € 4.000,00 QUESTO CREDITO,D’UFFICIO?
Scritto il 12-3-2011 alle ore 11:16
Vediamo un pò…
Credito IVA anno d’imposta 2009 di € 28.000
Compensazioni effettuate nel 2010 con codice 6099/2009 pari a € 32.000.
L’irregolarità emergerà (oserei dire sicuramente) dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione relativa al 2010.
Si potrebbe quindi pensare di effettuare ravvedimento per l’indebita compensazione.
Non è chiaro il fatto della presentazione a marzo del “mod IVA 2011 quadro TR”.
Si intendeva il quadro VR per la richiesta di rimborso del credito annuale o il modello IVA TR (da presentare ad aprile per il primo trimestre 2011) per il rimborso/compensazione del credito infrannuale. In quest’ultimo caso, è a rimborso, in compensazione, oppure parte a rimborso e parte in compensazione?
Scritto il 13-4-2011 alle ore 10:13
Buongiorno, se un’autotrasportatore effettua prestazioni escluse iva art. 7-ter può richiedere il rimborso infrannuale dell’iva a credito?
Grazie mille
Scritto il 13-4-2011 alle ore 10:28
Detta così direi di no, considerato che la lett. d) dell’articolo 30 prevede la possibilità di rimborso annuale nel caso di effettuazione prevalente di operazioni non soggette ad IVA per difetto di territorialità in base a quanto previsto dagli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972.
Nel caso di rimborso/compensazione del credito infrannuale, di contro, questo presupposto non è previsto, essendo considerati solo i presupposti di cui all’articolo 30, lett. a), b), c) (con qualnche particolarità rispetto al rimborso annuale) ed e).
Bisogna al limite verificare la presenza di uno degli altri presupposti citati.
Scritto il 16-4-2011 alle ore 19:12
Salve ,
Sto chiedendo il rimborso iva con il requisito “acquisto di beni ammortizzabili” per i quali l’iva è di euro 43.000. Gli altri dati sono i seguenti:
Totale iva a credito complessiva euro …………………… 46.000,
iva sulle vendite è di euro 4.000
differenza iva 42.000(a credito)
l’importo massimo che posso chiedere a rimborso è a mio parere euro 42.000 non 43.000 quale iva sui beni ammortizzabili.
Grazie per il suo parere
Scritto il 17-4-2011 alle ore 08:50
Bè, se dal rigo TC7 del modello IVA TR risulta un credito di 42.000 euro quello è ovviamente l’importo massimo richiedibile a rimborso/compensazione
Scritto il 17-6-2011 alle ore 19:02
Salve, se si omette di presentare l’istanza di compensazione iva 1° trimestre si potrebbe cumulare l’importo alla nuova instanza 31/7/2011 relativa al 2° trimestre 2011?
Ringrazio per il Suo parere
Scritto il 17-6-2011 alle ore 21:33
No, può essere richiesto solo il credito maturato nel trimestre e non quello maturato in trimestri precedenti
Quanto detto si evince dalla struttura del modello IVA TR.
Il credito del 1° trimestre emergerà quindi dalla dichiarazione annuale
Scritto il 10-7-2011 alle ore 17:49
quindi in risposta a una discussione precedente:
se un soggetto italiano emette fattura per prestazioni di trasporto art. 7 nei confronti del suo cliente comuunitario (senza addebito di iva) e poi acquista in italia da soggetti italiani in sub appalto i medesimi servizi ricevendo, essendo committente italiano, fattura con addebito di iva,
lo stesso si troverà in costante credito di iva con l’erario e come puo recuperala oltre i 516.000 euro annuali.
e se questa circostanza si protre per anni che puo fare per evitare per recupreare il credito- lo stesso non supera il 50 % del volume di prestazioni con l’estero.
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Scritto il 11-7-2011 alle ore 13:58
Per quello che riguarda il rimborso si deve eventualmente verificare la sussistenza di un altro presupposto.
Si tenga comunque presente che per quanto concerne il credito annuale vi è comunque il presupposto relativo alla minore eccedenza del triennio.
Scritto il 11-7-2011 alle ore 15:01
chiarisco la situazione di cui alla discussione precedente
la società ha tutti i requisiti per richiedere il rimborso, la norma attuale però lo limita a 516.000 euro annui
il credito che si genera invece derivante dalla differenza tra l’iva pagata su fatture ricevute da fornitori nazionali con l’addebito di imposta e la fatturazione attiva a cliente comunitario senza iva art. 7 e di gran lunga dei 516.000 euro l’anno rimborsabili, ad esempio euro 2.000.000.
come puo la società recuperare il credito iva generato di 2.000.0000 se puo richiederne a rimborso avendone i presupposti solo 516.000?
grazie
Scritto il 11-7-2011 alle ore 21:08
Caro Fernando,
Il limite di 516.000 EURO non si applica all’intero rimborso annuale, ma solo alla quota chiesta con procedura semplificata (rigo VR1 campo 2). Si deve comunque tenere presente che nel limite dei 516.000 euro entrano anche altri importi come la quota del credito annuale compensata con altre imposte.
Se quindi si ha un credito annuale di 2.000.000 di euro con un presupposto che mi sembra di aver capito è quello di cui all’articolo 30, terzo comma, lett. d), è possibile chiedere l’intero importo a rimborso.
Il rigo VR1 del quadro VR dovrà essere compilato inserendo al campo 1 l’intero importo richiesto ed al campo 2 la quota di cui si chiede l’erogazione con procedura semplificata.
La quota inserita al campo 2 verrà liquidata dal competente agente per la riscossione, mentre la differenza tra campo 1 e campo 2 verrà liquidata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Scritto il 12-7-2011 alle ore 09:56
grazie per il tempestivo chiarimento per la situazione suesposta avrei pero bisogno di ripuntualizzare alcuni aspetti:
la società italiana riceve fattura da imprese italiane di trasporto per trasporti intracomunitari con l’addebito di iva in quanto ha sede in italia.
quindi paga l’iva al suo fornitore italiano e quindi la stessa società italiana crea verso l’erario un credito.
La stessa società italiana poi fattura al suo cliente comunitario il corrispettivo del trasporto (e quindi art. 7)senza addebito di Iva e quindi non incassando l’iva su dette fatture non può portare nulla in detrazione di imposta.
in questo modo annulamente paga iva per oltre 2.000.000 di Euro e non recupera nulla dalla sua fatturazione attiva.
A fine anno rimane a credito di oltre 2.000.000 di Euro
come deve comportrsi per recuperare detto credito
GRAZIE
Scritto il 12-7-2011 alle ore 13:56
Caro Fernando,
come detto prima, se è presente un presupposto per il rimborso annuale (e sembra che sia presente quello di cui all’articolo 30, terzo comma, lett. d)) si può chiedere il rimborso del credito anche per l’intero importo di due milioni di euro.
Si dovrà comunque stabilire come ripartire tra quota richiesta con procedura semplificata all’agente della riscossione (rigo VR1 campo 2) e quota richiesta al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (differenza tra campo 1 e campo 2 del rigo VR1).
Per la ripartizione delle quota si deve tenere conto che il massimo importo erogabile dall’agente della riscossione è pari a 516.000 euro e che comunque nel limite rientrano anche altri importi, tra cui la quota del credito annuale in compensazione con altre imposte.
Scritto il 12-7-2011 alle ore 17:04
grazie per il riscontro quindi la possibilità di richiedere il rimborso anche per cifre superiori a 516.000 c’e se ricorrono i presupposti (nel nostro caso)di cui all’art. articolo 30, terzo comma, lett. d) o in base all’art.30 terzo comma alla lettera a (aliquota acquisti piu alta di quella delle vendite)
nel caso invece non ricorrano tali fattispecie articolo 30, terzo comma, lett. d) inferiore al 50% operazioni non prevalenti sul totale come si può recuperare il credito che si forma comunque
una altra società invece fattura i propri servizi di trasporto comunitario a cliente comunitario senza addebito di iva art.7 e acquisisce tali servizi da un fornitore COMUNITARIO che emette la propria fattura senza addebito di iva.
in questo modo non si crea alcun credito di iva in quanto non c’e nè iva a debito nè a credito in quanto le fatture emesse e ricevute non riportano l’iva è formalmente corretta tale procedura?
e se corretta, che problematiche possono evidenziarsi per il fatto che il fornitore con sede in germania fornitore di servizi di trasporto è una società collegata o controllata o legata alla società italiana o con amministratori o soci in comune.
grazie
Scritto il 12-7-2011 alle ore 18:33
Ciao Fernando – Buona sera Prof. D’ardia,
il caso propettato nella risposta n. 17 è sicuramente interessante e merita approfondimento vista l’evoluzione normativa dell’Iva Comunitaria con l’istituzione nuovo “principio della territorialità” in vigore dal 01.01.2010 con conseguente obbligo di Dichiarazione Intracomunitaria anche per le prestazioni di servizi di trasporto.
Vista l’ulteriore puntualizzazione di Fernando se ho ben capito:
PRIMO CASO
in un azienda di trasporti nazionale che fattura senza addebito IVA in art. 7 ai propri committenti Comunitari (B to B) e riceve a valle prestazioni dai subvettori sempre nazionali per lo stesso trasporto, matura in base al presupposto art. 30, III comma, lett. d credito IVA che può essere recuperato nelle modalità CHIARAMENTE esposte dal Dr. D’Ardia.
Se però tali operazioni non sono prevalenti ( > 50%) sull’ammontare dell’intero volume prodotto mi sembra di aver percepito che ci possono essere difficoltà nel richiedere il rimborso IVA su questo presupposto?? Oppure si potrebbe intraprendere un’altra strada per ottenere il rimborso??
II CASO:
se una società domestica che fattura a committente UE in art. 7 in qualità di Vettore Principale si avvale come II vettore di una sua società Comunitaria (con sede in Germania) per così dire “collegata” al capitale di riferimento e/o all’amministrazione della società che risulta essere il vettore principale che riceve da questa “COLLEGATA” servizi di trasporto fatturati F.C. Iva per il medesimo trasporto che egli dovrà fatturare alla committenza UE, ci potrebbero essere delle problematiche ai fini IVA in cui incappa il vettore principale che si è avvalso di un intermediario UE, a Lui collegato e che magari a sua volta ha commissionato a vettori terzi nazionali (italiani) parte dell’esecuzione materiale del trasporto?
A mio modesto parere se la società collegata con sede in Germania è dotata di stabile organizzazione secondo il regolamento 282/2011 in vigore dal 01 luglio 2011 credo di NO ( ma non ne sono sicuro!!)
Tra l’altro se così fosse si potrebbe risolvere con questa opzione anche la problematica del recupero IVA di cui al I caso qualora non ci sia la prevalenza del fatturato in art. 7 sul monte fatturato che potrebbe rendere difficoltoso il recupero del credito (sempre che non vi siano altre strade).
Il secondo caso merita comunque approfondimento anche qualora il II vettore UE Con sede in Germania “collegato” al primo (con le modalità esposte da Fernando) sia magari una società che opera sostanzialmente in qualità di “agenzia” e non abbia proprio personale e organizzazione tale da renderla completamente autonoma nella gestione e nell’organizzazione dei trasporti a valle che commissionerà a sua volta ai subvettori italiani al fine di dare compimento al trasporto che verrà poi fatturato alla Committenza UE.
Gradirei anch’io sapere cosa ne pensa il Prof. Ciro D’ardia su questi due casi.
Grazie comunque per lo spunto!!
Buon Lavoro
Scritto il 19-7-2011 alle ore 20:34
Per Fernando
D. grazie per il riscontro quindi la possibilità di richiedere il rimborso anche per cifre superiori a 516.000 c’e se ricorrono i presupposti (nel nostro caso)di cui all’art. articolo 30, terzo comma, lett. d) o in base all’art.30 terzo comma alla lettera a (aliquota acquisti piu alta di quella delle vendite)
R. Si. Ma comunque la possibilità di richiedere un rimborso di importo superiore a 516.000 Euro sussiste in tutti i casi in cui è presente uno degli specifici presupposti. La questione fondamentale è che bisogna tenere presente la ripartizione tra quota del rimborso chiesta all’agente della riscossione e quota del rimborso chiesta con procedura ordinaria.
D. nel caso invece non ricorrano tali fattispecie articolo 30, terzo comma, lett. d) inferiore al 50% operazioni non prevalenti sul totale come si può recuperare il credito che si forma comunque
R. Tra i vari presupposti per il rimborso c’è quello della minore eccedenza del triennio.
D. una altra società invece fattura i propri servizi di trasporto comunitario a cliente comunitario senza addebito di iva art.7 e acquisisce tali servizi da un fornitore COMUNITARIO che emette la propria fattura senza addebito di iva.
in questo modo non si crea alcun credito di iva in quanto non c’e nè iva a debito nè a credito in quanto le fatture emesse e ricevute non riportano l’iva è formalmente corretta tale procedura?
R. Sì, si applica il reverse charge, per cui la fattura viene integrata con l’imposta che si annota sia nelle vendite che negli acquisti. Non si ha quindi debito di IVA sempreché non si abbiano problemi di indetraibilità oggettiva o soggettiva.
D. e se corretta, che problematiche possono evidenziarsi per il fatto che il fornitore con sede in germania fornitore di servizi di trasporto è una società collegata o controllata o legata alla società italiana o con amministratori o soci in comune.
R. Bisognerebbe verificare eventuali applicazioni dell’articolo 13, comma 3 del DPR 633/1972. In ogni caso, potrebbe sorgere delle contestazioni anche nel caso in cui, pur non essendo applicabile l’articolo 13, comma 3, l’Amministrazione finanziaria intraveda delle manovre elusive. Peraltro, nel caso in cui i prezzi delle prestazioni siano in linea con quelli di mercato, non si ritiene contestabile alcunché.
Scritto il 20-7-2011 alle ore 10:55
Per Dario:
D. I CASO
in un azienda di trasporti nazionale che fattura senza addebito IVA in art. 7 ai propri committenti Comunitari (B to B) e riceve a valle prestazioni dai subvettori sempre nazionali per lo stesso trasporto, matura in base al presupposto art. 30, III comma, lett. d credito IVA che può essere recuperato nelle modalità CHIARAMENTE esposte dal Dr. D’Ardia.
Se però tali operazioni non sono prevalenti ( > 50%) sull’ammontare dell’intero volume prodotto mi sembra di aver percepito che ci possono essere difficoltà nel richiedere il rimborso IVA su questo presupposto?? Oppure si potrebbe intraprendere un’altra strada per ottenere il rimborso??
R. vedi n. 19. E’ comunque possibile chiedere il rimborso nel caso di situazione creditoria per tre anni consecutivi
D. II CASO:
se una società domestica che fattura a committente UE in art. 7 in qualità di Vettore Principale si avvale come II vettore di una sua società Comunitaria (con sede in Germania) per così dire “collegata” al capitale di riferimento e/o all’amministrazione della società che risulta essere il vettore principale che riceve da questa “COLLEGATA” servizi di trasporto fatturati F.C. Iva per il medesimo trasporto che egli dovrà fatturare alla committenza UE, ci potrebbero essere delle problematiche ai fini IVA in cui incappa il vettore principale che si è avvalso di un intermediario UE, a Lui collegato e che magari a sua volta ha commissionato a vettori terzi nazionali (italiani) parte dell’esecuzione materiale del trasporto?
A mio modesto parere se la società collegata con sede in Germania è dotata di stabile organizzazione secondo il regolamento 282/2011 in vigore dal 01 luglio 2011 credo di NO ( ma non ne sono sicuro!!)
Tra l’altro se così fosse si potrebbe risolvere con questa opzione anche la problematica del recupero IVA di cui al I caso qualora non ci sia la prevalenza del fatturato in art. 7 sul monte fatturato che potrebbe rendere difficoltoso il recupero del credito (sempre che non vi siano altre strade).
R. vedi il n. 19. Francamente non vedo legami con la questione della presenza (o della non presenza) della stabile organizzazione
D. Il secondo caso merita comunque approfondimento anche qualora il II vettore UE Con sede in Germania “collegato” al primo (con le modalità esposte da Fernando) sia magari una società che opera sostanzialmente in qualità di “agenzia” e non abbia proprio personale e organizzazione tale da renderla completamente autonoma nella gestione e nell’organizzazione dei trasporti a valle che commissionerà a sua volta ai subvettori italiani al fine di dare compimento al trasporto che verrà poi fatturato alla Committenza UE.
R. Il caso è un pò vago, forse si dovrebbe puntualizzare meglio anche esponendo i dubbi applicativi.
Scritto il 21-7-2011 alle ore 10:43
Gent.mo dr. D’Ardia,
ringrazio per i chiarimenti dati di cui al punto 19 e 20.
Per quanto riguarda la Sua ultima risposta del punto 20 chiarisco quale potrebbe essere il dubbio applicativo al caso in esame:
Una società di trasporto Italiana fattura prestazioni di servizi di trasporto in qualità di Vettore Principale a committenti UE in esclusione IVA art. 7 a partire dal 01.01.2011.
Questa società si avvale per la tratta nazionale del trasporto Intracomunitario (quella italiana) e per la tratta ferroviaria (sia italiana che comunitaria) dei trasporti Intracomunitari che fatturerà ai suoi committenti UE di Sub vettori Italiani che fattureranno a loro volta la prestazione (servizio di trasporto su gomma e ferroviario) al vettore principale assoggettandola ad IVA così come previsto dalla circolare 36/E Agenzia delle Entrate del 21.06.2010 parte II , n.17.
Per questo “caso particolare” (prima della riforma in vigore dal 01.01.2010 ricordo che era ammessa la lettera di intento) il vettore principale si troverà già dopo il primo anno e per i successivi con un Credito Iva consistente che non sarà in grado di recuperare in dichiarazione annuale perché non c’è la prevalenza (>50%) del monte trasporti Intracomunitari fatturati in esclusione art. 7 sul totale del volume prodotto la cui differenza prevalente è stata assoggettata ad Iva nazionale.
Il vettore principale dovrà quindi attendere per recuperare il credito IVA maturato sui trasporti Intracomunitari (per la parte ad egli fatturata dai sub vettori nazionali) il compimento di un triennio consecutivo vista l’impossibilità di soddisfare il requisito della prevalenza ma allo stesso tempo rischierà di non arrivare al compimento del triennio (ovvero al momento successivo del recupero del credito Iva spettante) perché tale situazione potrebbe generare nel frattempo una crisi di liquidità dovuta appunto all’impossibilità di recuperare prima del triennio (consecutivo) il suddetto credito maturato.
Il vettore principale, per ovviare a questo punto il rischio di probabile prossimo dissesto finanziario, decide di appoggiarsi per l’organizzazione dei trasporti intracomunitari ad una sua società collegata con sede in Germania e già operativa nel settore trasporti da qualche anno (per collegata intendo alla proprietà della società vettore principale sia per quote sociali e/o per amministrazione, il tutto per riallacciarmi al caso esposto da Fernando al punto 17 per il quale ha già dato ampia chiara risposta).
Il Vettore principale grazie alla collegata potrà:
1. continuare ad emettere fattura ai clienti UE in esclusione art.7;
2. ricevere dalla società collegata fattura in esclusione applicazione Iva vista la territorialità della sede in Germania.
La collegata tedesca a sua volta emetterà come detto fattura in esclusione Iva al vettore principale italiano e riceverà fattura in esclusione Iva art. 7 dai subvettori italiani ai quali ha affidato i trasporti per conto del vettore principale (sempre in base al principio della territorialità).
Ovviamente:
– tutte le società che partecipano al trasporto faranno dichiarazione Intracomunitaria per i servizi resi e ricevuti annotando sui propri libri contabili le operazioni in regime di reverse charge.
– il prezzo del trasporto praticato nel rapporto tra il vettore principale e la collegata avviene nel rispetto delle tariffe di mercato senza quindi incappare in manovre elusive ai fini delle imposte dirette e indirette (trasfer price).
Il dubbio applicativo, una volta chiariti i punti di cui sopra, è il seguente:
Se la società collegata con sede in Germania si avvale di proprio personale amministrativo per lo svolgimento dell’incarico ricevuto dal vettore principale italiano (ossia di organizzare e commissionare a Terzi residenti in Italia una parte del trasporto Intracomunitario) non ci dovrebbero essere, fatte tutte le dovute premesse, motivi ostativi al suo utilizzo per ovviare la problematica finanziaria legata al recupero del credito Iva generata dalla non prevalenza nel triennio delle operazioni Intra di questo caso particolare;
Ma se la società collegata con sede in Germania, ricordo sempre operativa già da qualche anno prima rispetto al 2011 e successivi considerati, non dispone di personale amministrativo alle proprie dipendenze ed utilizza per l’organizzazione dei trasporti Intra commissionati dal vettore principale il personale e l’organizzazione della stessa società vettore principale (con sede in Italia) possono esserci dei motivi ostativi ai fini fiscali che potrebbero penalizzare tale soluzione anche riferiti all’eventuale requisito di stabile organizzazione ai fini del regolamento comunitario IVA 282/2011, tenuto conto che la società è fiscalmente residente in Germania con propria partita IVA Tedesca rilasciata già anni or sono?
Era questo quello che intendevo.
La ringrazio comunque per la Sua gentile attenzione e per il Suo contributo
Scritto il 23-7-2011 alle ore 17:19
Per Dario.
Ho capito il dubbio
Effettivamente la situazione è “pericolosa” in quanto potrebbe essere contestata la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale con conseguente diverso assoggettamento delle prestazioni poste in essere dalla società tedesca ma di fatto identificabile con il vettore principale nazionale.
Scritto il 26-7-2011 alle ore 17:06
Gent.mo Dr. D’ardia
è possibile utilizzare in compensazione il credito IVA annuale 2010 per 15.000,00 e il credito infrannuale trimestrale (1° trim. 2011) per altri 15.000,00 o bisogna rispettare la somma unitaria di tutti i crediti e quindi solamente 15.000,00 (naturalmente previa presentaziione della dichiarazione iva annuale e del modello IVA Tr senza visto di conformità per entrambi i modelli)?.
Grazie e Buon Lavoro
Scritto il 26-7-2011 alle ore 20:37
Il credito IVA infrannuale del I trimestre 2011 può essere utilizzato per oltre 15.000 euro senza visto di conformità indipendentemente dall’utilizzo che si fa del credito annuale dell’anno 2010.
Scritto il 20-2-2012 alle ore 16:49
Gentilissimo Dottore,
mi chiedo se la somma per la quale chiedere il rimborso dell’iva trimestrale (aliquota media ovvero operazioni imponibili) sia data unicamente dalle fatture di competenza del trimestre di riferimento (esempio solo le fatture datate aprile/giugno) ovvero possano essere considerate tutte le fatture registrate nel trimestre di riferimento (quindi anche fatture datate gennaio e registrate nel trimestre aprile/giugno).
Grazie
Scritto il 21-2-2012 alle ore 18:48
Per quello che riguarda le fatture di acquisto si deve fare riferimento alla data di registrazione.
Infatti per queste c’è molta flessibilità (registrazione entro il secondo anno successivo).
Diversa è la situazione delle fatture di vendita per le quali non c’è alcuna flessibilità.
Scritto il 13-3-2012 alle ore 12:55
Gentile Dottore,
un rivenditore di porte e finestre che acquista con iva al 21% e vende nell’80% dei casi con iva al 4%, accumulando crediti iva importanti, si può agevolare di qualche strumento tipo plafond IVA, reverse change o altro? o meglio come può evitare di chiedere sempre rimborsi iva con tutto quello che ne consegue?
Scritto il 14-3-2012 alle ore 19:04
Considerato che il presupposto dovrebbe essere quello di cui all’articolo 30 lett. b), sarebbe applicabile anche l’esonero da garanzia per “virtuosità” di cui all’articolo 38-bis, settimo ed ottavo comma. Bisogna però verificare se sussistono tutti i requisiti.
Scritto il 14-3-2012 alle ore 19:27
Una piccola defaillance
Direi proprio che il presupposto è quello di cui alla lett. a), relativo all’effettuazione di operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sugli acquisti. Anche in questo caso è comunque astrattamente applicabile l’esonero per virtuosità.
Scritto il 15-3-2012 alle ore 12:39
La ringrazio, questa quindi potrebbe essere una soluzione per chiedere il rimborso con l’esonero della garanzia. Ma una soluzione per non arrivare al rimborso, per non accumulare l’iva a credito non esiste? qualcuno per esempio si fa fatturare la merce dai produttori con aliquota agevolata intestando la fattura sempre al rivenditore ed esibendo la documentazione del cliente finale. Il mio dubbio è: essendo il rivenditore un commerciante al dettaglio può utilizzare questo sistema?
Scritto il 15-3-2012 alle ore 17:08
Direi proprio di no
Consideri che nel caso di errata fatturazione ne risponde sia il venditore, sia l’acquirente, quest’ultimo in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997.