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Il Blog di Ciro D'Ardia

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Postilla » Fisco » Il Blog di Ciro D'Ardia » IVA e imposte indirette » Il visto di conformità nell’IVA di gruppo

6 settembre 2010

Il visto di conformità nell’IVA di gruppo

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La procedura dell’IVA di gruppo permette un grosso vantaggio: la compensazione tra i crediti ed i debiti IVA delle società partecipanti.

La possibilità di effettuare tale compensazione, che non soffre di limitazioni negli importi (per cui se una società matura un credito di 10 milioni di EURO ed un’altra un debito dello stesso importo, le due poste si possono compensare, e nulla è dovuto all’erario, se non la specifica garanzia prevista) soggiace peraltro, a specifici obblighi.

In particolare:

– deve essere presentato il modello IVA 26 al fine di manifestare l’opzione per l’applicazione della procedura. La presentazione del predetto modello è fondamentale in quanto non risulta valido il comportamento concludente;

– deve essere istituito, da parte della controllante, l’apposito registro delle liquidazioni di gruppo, sul quale, in buona sostanza, va effettuata la somma algebrica dei crediti e debiti maturati dalle società partecipanti;

– le dichiarazioni annuali vanno compilate in maniera particolare sia dalle società controllate che dalla società controllante (quest’ultima, in particolare, deve includere nella propria dichiarazione il prospetto IVA 26/PR, da consegnare anche in forma cartacea al competente agente per la riscossione insieme al prospetto IVA 26/LP ed alle garanzie per le eccedenze di credito compensate);

– devono essere presentate le garanzie per i crediti compensati nella procedura, distinguendo tra i vari crediti trasferiti dalle società partecipanti e tra questi e la garanzia per l’eventuale eccedenza di credito di gruppo.

Può peraltro accadere che:

– una società che partecipa ad una procedura di gruppo abbia un credito IVA maturato in un anno in cui non partecipava ad alcuna procedura, per cui non può trasferire tale credito al gruppo. Nel caso in cui voglia utilizzare in compensazione tale credito e questo sia superiore a 15.000 EURO, dovrà essere apposto il visto di conformità in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 7 del D.L. 78/2009;

– vengano sviluppato un credito annuale di gruppo, che la controllante intende utilizzare in compensazione con altre imposte; nel caso in cui l’importo sia superiore a 15.000 EURO dovrà quindi essere apposto il visto di conformità. Si tenga comunque presente che, anche nel caso precedente, restano fermi gli obblighi di previa presentazione della dichiarazione e di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ma quali sono i controlli da effettuare per l’apposizione del visto di conformità in queste ipotesi?

In un mio articolo apparso su L’IVA n. 9/2010 ho evidenziato i controlli da effettuare sia nel caso di crediti “propri” delle società partecipanti alla procedura, sia nell’ipotesi di un credito di gruppo da compensare da parte della società controllante, che implica una serie maggiore di controlli, per i quali ho predisposto un’apposita check-list.

Letture: 12185 | Commenti: 13 |
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13 Commenti a “Il visto di conformità nell’IVA di gruppo”

  1. Raffaello Lupi scrive:
    Scritto il 8-9-2010 alle ore 07:42

    Cosa ci vuoi dire Ciro? Perchè ci elenchi tutti gli adempimenti previsti per l’iva di gruppo, in relazione ai quali non ci sono novità particolari? Quali sono i corti circuiti tra iva di gruppo, dove comunque non si poteva inserire un credito anteriore all’inizio della procedura, e visto di conformità per le compensazioni? All’interno dell’IVA di gruppo ci sono compensazioni in senso tecnico? Se in un anno una società va a credito, e l’anno dopo a debito iva per più della soglia deve compensare previo visto di conformità? Allora perchè non dovrebbe dover inserire il visto di conformità nel quadro dell’IVA di gruppo?

  2. Fabio scrive:
    Scritto il 8-9-2010 alle ore 11:25

    In materia di visto di conformità, nel caso di una società consolidata che vuole trasferire un credito IVA (del periodo d’imposta 2009 ed emergente da IVA 2010) alla società consolidante ai sensi dell’art. 121 del TUIR (cfr. C.M. n. 53/2004)è necessario richiedere comunque il visto di conformità sulla dichiarazione della consolidata?
    Per coerenza dovrebbe essere necessario comunque il visto di conformità.
    A presto
    Fabio

  3. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 9-9-2010 alle ore 07:42

    Per Raffaello:
    secondo me i corti circuiti si trovano nel fatto che la controllante si può trovare ad utilizzare dei crediti (quelli maturati dalle società controllate) sui quali non può esercitare alcun genere di controllo.
    Considerato, infatti, che nella procedura possono rientrare anche società molto “lontane” dalla controllante (si pensi ad una catena di controllo con dieci o più società) non sarà ipotizzabile alcuna “vigilanza” della controllante sulla contabilità delle controllate.
    La validità del visto di conformità, già forse non “esaltante” per quello che riguarda le situazioni normali, è ulteriormente attenuata nelle procedure di gruppo.
    Sarebbe forse da ripensare tutta la disciplina di gruppo. Ad esempio, ha ancora senso l’obbligo di presentazione delle garanzie per le eccedenze di credito compensate, quando sicuramente non c’è lo stesso “rischio fiscale” dei rimborsi e quando comunque la garanzia non è dovuta nel caso di compensazione del credito di gruppo con altre imposte da parte della controllante(conformemente ai principi generali in materia di compensazione)?

  4. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 9-9-2010 alle ore 07:54

    Per Fabio:
    nel caso evidenziato non è previsto il visto di conformità.
    Anche qui, evidentemente, c’è uno di quei corti circuiti di cui si diceva sopra.

  5. Matteo scrive:
    Scritto il 20-9-2010 alle ore 19:19

    Ho un dubbio in merito alla liquidazione IVA di gruppo. Una società controllante deve garantire l’eccedenza di credito generato dal gruppo nell’anno precedente (dichiarazione IVA anno 2008) e che ha trovato effettiva compensazione nel 2009. Mi chiedo se risulti applicabile alla fattispecie la franchigia disposta dall’art. 21 del DM 28/12/1993, N. 567 (10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nei 2 anni precedenti)che, oltretutto, determinerebbe nel caso di specie l’esonero dalla presentazione della fidejussione.

    grazie mille

    Matteo

  6. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 21-9-2010 alle ore 16:37

    Sicuramente no.
    Ciò in quanto l’agevolazione è specificamente prevista per i rimborsi erogati con procedura semplificata dal concessionario.
    Quando detto si evince anche dal modello per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di cui al provvedimento del 10 giugno 2004. In esso vi sono quattro formule: la prima, relativa ai rimborsi erogati con procedura semplifica (di cui al rigo VR4 campo 2 del modello VR) prevede la franchigia (la seconda è in pratica una ripetizione della prima).
    Di contro, le formule 3 e 4 relative ai rimborsi annuali erogati degli Uffici delle Entrate e ai rimborsi infrannuali, non prevedono la franchigia.
    Ho dubbi anche per l’eccedenza di credito di gruppo della spettanza dell’esonero di cui all’articolo 38-bis, settimo ed ottavo comma. L’esonero, sempreché sussistano tutti i requisiti, spetta sicuramente per le eccedenze di credito maturate durante l’anno e compensate nella procedura.
    Nel caso di credito di gruppo, però si potrebbe avere un credito costituito da “pezzi” di vari crediti, per cui non avrebbe molto significato la verifica dei requisiti in capo alla controllante, la quale è tenuta a garantire il credito.

  7. Vittorio Dodi scrive:
    Scritto il 4-11-2010 alle ore 16:15

    Dove posso leggere l’articolo apparso su L’IVA n. 9/2010?
    Grazie in anticipo per la risposta.

  8. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 4-11-2010 alle ore 17:57

    Qui c’è il link:

    http://www.cirodardia.com/articoli-ipsoa/

    Saluti

  9. Marco scrive:
    Scritto il 27-2-2012 alle ore 18:58

    In caso di compensazione fra una consolidante a debito (es. 20) e una consolidata a credito (es.50). Quale società deve apporre il visto di conformità? La consolidante, la consolidata o entrambe?

  10. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 28-2-2012 alle ore 18:21

    Nel caso di applicazione dell’IVA di gruppo, l’unico soggetto legittimato ad utilizzare i crediti del gruppo è la controllante.
    Quindi il visto di conformità deve essere apposto solo sulla dichiarazione della controllante, dalla quale emerge il credito, anche se vi sono dei crediti trasferiti da società controllate.

  11. Francesca scrive:
    Scritto il 4-9-2012 alle ore 17:51

    E’ ancora possibile leggere l’articolo pubblicato su L’IVA n. 9/2010.

    Grazie

  12. francesco scrive:
    Scritto il 7-3-2013 alle ore 12:39

    Buongiorno Dr. D’Ardia
    non riesco a rintracciare l’articolo citato sull’IVA 9/2010 èvpossibile ripubblicarlo o inviarmelo via mail.
    Grzie.

  13. MAssimiliano scrive:
    Scritto il 28-9-2016 alle ore 09:31

    Buongiorno Ciro, una domanda: per evitare la presentazioen della fidejussione nelle procedure di iva di grupo possiamo apporre il visto di conformità ma dove indichiamo la non necessità della fidejussione datoche il quadro vx non si compila
    grazie

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