• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 

Il Blog di Ciro D'Ardia

  • Home
  • Pubblicazioni
  • Profilo
  • Contatti
  • Archivio
Postilla » Fisco » Il Blog di Ciro D'Ardia » IVA e imposte indirette » La prova delle cessioni comunitarie

5 luglio 2010

La prova delle cessioni comunitarie

Tweet

I mezzi per provare la non imponibilità delle cessioni comunitarie non sono mai state definite precisamente dalla normativa.

Ciò significa che per molti anni gli operatori economici si sono orientati “a vista”.

Considerato che l’articolo 46 del D.L. 331/1993 richiedeva (e richiede tuttora) l’indicazione del codice identificativo del cessionario comunitario, l’Amministrazione finanziaria, anche in base a quanto previsto dall’articolo 50 del medesimo D.L. contestava il trattamento di non imponibilità nel caso di mancata o inesatta indicazione del codice identificativo del cessionario comunitario nella fattura di vendita.

Ulteriori contestazioni che venivano fatte riguardavano inoltre il mancato utilizzo della procedura di conferma “preventiva” del codice identificativo del cessionario, prevista dal comma 2 del predetto articolo 50 e dal D.M. 28 gennaio 1993.

La predetta procedura prevedeva, in particolare, che la conferma dovesse essere richiesta ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare del 15 aprile 1999 n. 85 però, era stata successivamente sancita la possibilità di ottenere la conferma della validità del numero identificativo anche tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Allo stato attuale, particolarmente importanti risultano le risoluzioni 28 novembre 2007 n. 345 e 15 dicembre 2008 n. 477.

Le predette pronunce hanno infatti evidenziato che per provare la non imponibilità delle cessioni comunitarie deve essere esibita la seguente documentazione:

– fattura di vendita con l’indicazione del codice identificativo del cessionario comunitario;

– elenco INTRA delle cessioni;

– lettera di vettura CMR o altro documento di trasporto;

– documentazione bancaria.

Sulla prova delle cessioni comunitarie, peraltro, sono state emanate anche svariate pronunce giurisprudenziali, sia  a livello nazionale che comunitario, in linea generale a favore del contribuente e con un approccio molto “sostanziale”.

Considerato, inoltre, che la prassi amministrativa ha comunque fornito delle indicazioni di massima, è importante individuare correttamente la documentazione da esibire nelle varie ipotesi possibili, come quella relativa alla cessione ex-works.

In un mio intervento pubblicato su L’IVA n. 7/2010 ho evidenziato quanto è stato chiarito con la prassi amministrativa, riepilogato le pronunce giurisprudenziali e analizzato alcuni casi pratici.

Letture: 145160 | Commenti: 10 |
Tweet

10 Commenti a “La prova delle cessioni comunitarie”

  1. davide scrive:
    Scritto il 6-7-2010 alle ore 13:18

    la cosa però che si chiede la gente per bene è perchè si debba compilare e fare tutto questo casino per una semplice transazione commerciale.

  2. Coann64 scrive:
    Scritto il 7-7-2010 alle ore 11:09

    Sarebbe interessante un Suo commento anche sulle prove delle cessioni extracomunitarie, tipo paesi nordafricani.Capita spesso che vengano nordafricani che acquistano in contanti per importare i beni nella loro patria in Nord Africa. Quale è la documentazione, da conservare ed esibire agli organi di controllo, che comprovi la cessione all’esportazione?

  3. Coann64 scrive:
    Scritto il 7-7-2010 alle ore 11:11

    Dimenticavo di segnalare che di norma provvededirettamente il cliente nordafricano a ritirare la merce presso il magazzino del fornitore italiano.

  4. Archimede Palazzo scrive:
    Scritto il 7-7-2010 alle ore 11:26

    In tema di cessioni all’esportazione e per contrastare le frodi “carosello”, oggi giorno non basta più alcuna prova! Questo è quanto si deduce dalle innumerevoli sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, nonchè dalle varie Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Il trasporto, la lettera di vettura- CMR-, il pagamento, anche a mezzo bonifico bancario, la contabilità, tenuta secondo i crismi dilegge, e quant’altro non prova alcunchè. Il contribuente è esposto all’accertamento da parte del fisco senza potersi difendere. All’Amministrazione Finanziaria basta soltanto il “sospetto” che trattasi di fattura emessa e/o ricevuta per operazioni inesistenti; in questo caso spetta al contribuente provare l’avvenuta cessione. Il punto risiede propio in quest’ultimo periodo: qual’è la prova che il contribuente deve fornire per essere creduto? Sarebbe opportuno che il Ministero delle Finanze, prima e l’Amministrazione Finanziaria, dopo, fornissero un elenco delle prove che il contribuente deve portare a sostegno delle proprie ragioni. Alla luce delle recenti sentenze sarebbe anche opportuno una modifica alla Costituzione Italiana nei punti in cui prevede la libertà di scambi e di libero commercio.

  5. Raffaello Lupi scrive:
    Scritto il 8-7-2010 alle ore 07:09

    Come abbiamo spesso rilevato su dialoghi tributari “il fornitore non è il guardiano del cliente”, quindi Coann64 stia tranquillo sul cliente nordafricano: basta -allo stato della legislazione- la dichiarazione di intenti. E’ un buco notevole, ma in assenza di una teoria della tassazione aziendale, in mezzo a parafrasi normative, dettagli insignificanti e proclami altisonanti, è comprensibile che il legislatore sia il primo ad essere disorientato. A parte questo punto fermo, il problema è proprio quello che rilevava il secondo intervento di Coann, cioè: come diavolo dimostro che le merci sono andate all’estero, non importa se dentro o fuori comunità, se è il compratore che si occupa del trasporto???? Se vanno fuori è la dogana a risolvere il problema, cioè devo farmi dare la dichiarazione doganale in uscita (poi cosa ci fosse dentro davvero al TIR vai un pò a vedere..)Dentro la CEE, l’unica risposta plausibile è l’elemento della materiale esportazione, è irrilevante. Casomai mi posso cautelare , per scrupolo, fotografando il TIR inviato dal cliente, prendendo una sua dichiarazione. Ma vattelappesca poi dove va. Sono anni che mi chiedo come fanno i prodotti delle multinazionali a finire nei mercatini di quartiere, dove sicuramente nessuno paga l’IVA. La fattura è per un polacco, ma la merce te la ritrovi sulle bancarelle di Porta portese. Coann64 e Ciro, facciamoci un altro servizio su Dialoghi.

  6. Luca F22 scrive:
    Scritto il 8-8-2010 alle ore 15:28

    Il cambiamento della Costituzione non avrebbe nessun impatto sulla vita del commercialista o dei professionisti che lavorano con lui.

  7. giovanni scrive:
    Scritto il 20-7-2011 alle ore 18:19

    gentle prof Lupi Lei centra l’obiettivo in quanto ad un mio cliente che consegnava ex work i beni(e molto spesso pagati per cassa – essendo un cah & carry all’ingrosso) è stato contestata la mancata prova della cessione con conseguente richiesta di iva e sanzioni. Le chiede se a suo parere un’autocertificazione del cliente con carta di identità dove si dichiara di aver portato i beni dal cedente nel proprio stato ed aver adempiuto gli obblighi iva possa servire, benchè prodotta oggi per allora. altrimenti bisognerebbe cambiare il dl 331/1993 art 41 rimuovendo “dall’acquirente” visto che tale prova è impossinbile
    grazie
    un cordiale saluto

  8. meergoDeverly scrive:
    Scritto il 10-5-2012 alle ore 00:47

    Notevoli differenze tra i tipi di riguardante tra gli elettori, i rapporti Gallup, a titolo di democratici, indipendenti, più elettori più giovani (18-34) molto molto quando si tratta di con avere una preferenza per e una volta la maggior parte repubblicani mentre a chiaramente si oppongono al matrimonio gay. [url=http://www.michaelkorsnegozi.com]michael kors borse[/url]
    “E ‘ era qualsiasi tipo di sottile ma forte ritmo sequenza tra l’essere contro la discriminazione e e a lavorare con uguaglianza, “Rea Carey, direttore esecutivo all’interno United Stato Gay inoltre Task Force Lesbiche, ha detto Politico. “E ‘ è ora in coppie dello stesso sesso che gli esperti affermano [Obama] ha nemmeno non deve essere chiaramente indicato il suo sostegno solo per inoltre nostre famiglie “. [url=http://www.michaelkorsnegozi.com]michael kors italia[/url]
    Il tuo attuale names a causa di 15 alle -grandi delegati provenienti da per GOP convention nomina in avere Tampa , in Florida, sono stati pubblicati la Domenica come voti per relative vostro attuale altri sono rimasti indecisi. Maine è ‘s confronti per quanto riguarda nuovo nazionale convenzione. http://www.michaelkorsnegozi.com

  9. women louis vuitton discount store scrive:
    Scritto il 28-7-2014 alle ore 02:36

    Thanks for sharing, i like your article and opinion.
    women louis vuitton discount store

  10. Commercialista Milano scrive:
    Scritto il 28-3-2017 alle ore 15:03

    Spesso e volentieri il costo di un dipendente, che deve rincorrere i trasportatori o i clienti per ricevere i documenti di trasporto firmati dai clienti, è superiore al margine delle singole vendite. Assurdo!

Scrivi il tuo commento!

  • accertamento, autorizzazione operazioni comunitarie, cessioni comunitarie, compensazione, compensazioni, comunicazione telematica, contabilità presso terzi, contabilità separata, contratto estimatorio, crediti IVA, credito infrannuale, d.l. 78/2009, depositi IVA, detrazione, dichiarazione intento, dichiarazione IVA, elenchi black list, elenchi INTRA, fatturazione, fermo amministrativo, frodi IVA, garanzia, garanzie, Iva, IVA 26/LP, IVA di gruppo, IVA subfornitura, IVA TR, modello Iva 26, modello VR, norme antievasione, operazioni triangolari, plafond, quadro VR, registrazione, rimborsi, rimborsi IVA, rimborso, rimborso iva, sanzioni, spesometro, T.U., testo unico, triangolazioni, visto di conformità
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia