13 maggio 2010
Le dichiarazioni d’intento ricevute: grosso guaio?
I soggetti che effettuano operazioni su dichiarazione d’intento nei confronti di esportatori abituali, anche se il 100% del loro volume d’affari è costituito da tali operazioni, non possono a loro volta emettere dichiarazioni d’intento.
Per meglio chiarire il concetto, le operazioni non imponibili di cui all’articolo 8, comma 1 lett. c) del DPR 633/1972 (per l’appunto le operazioni su dichiarazione d’intento) non possono essere computate nell’ambito di quelle che fanno maturare lo status di esportatore abituale.
Di contro, tali operazioni vanno considerate nel 25% delle operazioni di cui all’articolo 30, secondo (ex terzo) comma lett. b) del DPR 633/1972, relativo al rimborso del credito annuale ed al rimborso/compensazione del credito infrannuale.
Un gravoso adempimento posto poi a carico dei fornitori degli esportatori abituali, riguarda la comunicazione telematica delle dicharazioni d’intento ricevute.
Tale comunicazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento.
Nel caso di mancata comunicazione sono poi previste pesanti sanzioni dall’articolo 7, comma 4-bis del D.Lgs 471/1997.
Chiarimenti sulle modalità di applicazione delle sanzioni sono stati forniti con le circolari 16 marzo 2005 n. 10 (parr. 9.3.-9.6.) e 26 settembre 2005 n. 41 (par. 5).