10 maggio 2010
IVA di gruppo: la paura dell’ignoto
Nel mio post del 25 marzo IVA di gruppo: agitare bene prima dell’uso avevo illustrato gli adempimenti fondamentali per l’applicazione dell’IVA di gruppo.
Tra i vari adempimenti, particolare importanza riveste la prestazione delle garanzie per le eccedenze di credito compensate, che devono essere allegate ai prospetti IVA 26/PR e 26/LP da presentare in forma cartacea al competente agente per la riscossione.
I calcoli per determinare gli importi da garantire, peraltro, non risultano molto complicati e si attuano attraverso alcuni passaggi.
Bisogna quindi prima determinare le eccedenze di debito e le eccedenze di credito trasferite da ogni società, effettuando la somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni periodiche trasferite in corso d’anno.
Successivamente, bisogna individuare il totale delle eccedenze di debito di tutte le società partecipanti, dal quale deve essere sottratto l’importo dei versamenti.
Dall’importo che eventualmente residua, va decurtato l’ammontare del credito di gruppo dell’anno precedente e delle eccedenze di credito trasferite dalle altre società partecipanti.
Dovranno poi essere garantiti gli importi dell’eccedenza di credito di gruppo e delle eccedenze di credito trasferite dalle altre società partecipanti ed effettivamente compensate con le eccedenze di debito.
In un mio intervento pubblicato su L’IVA 5/2010 ho evidenziato gli obblighi dichiarativi delle società che partecipano ad una procedura di gruppo, le modalità di calcolo degli importi da garantire nonché le principali forme di garanzia e le ipotesi di esonero ammissibili.
Per quello che riguarda il calcolo degli importi da garantire, ho visto che in genere c’è molta “paura” nell’effettuazione dei calcoli.
Forse perché non si conoscono bene le modalità?
Vorrei rassicurare tutti coloro che si apprestano ad effettuare tali calcoli: tranquilli, sono solo numeri!
Scritto il 10-5-2010 alle ore 10:27
D’accordissimo sul fatto che si tratta di “soli numeri”. Evidenzio pero’ il fatto che chi deve prestare la garanzia richiede copia del modello presentato (con il numero di protocollo) e la norma richiede la presentazione simultanea del modello con allegate le relative polizze a garanzia.
Ci troviamo nel solito gioco all’italiana.
Non sarebbe piu’ logico presentare le polizze a garanzia entro 30 gg dalla presentazione del modello Iva di Gruppo?
Scritto il 10-5-2010 alle ore 10:31
Capisco perfettamente le perplessità.
Non voglio entrare nelle procedure interne delle varie banche e assicurazioni, ma di regola non ci sarebbe alcun motivo perchè tali soggetti richiedano il modello IVA 26/PR presentato.
Il calcolo degli importi da garantire deve essere fatto dal consulente e non dalle banche o assicurazioni che secondo me non hanno nemmeno le professionalità adeguate.
Scritto il 10-5-2010 alle ore 13:04
La paura viene dal fatto che spesso e volentieri il concessionario “fa rimbalzare” il contribuente che ha sbagliato il wording della polizza (non dico i calcoli) Peraltro non mi risulta che esista nemmeno un modello di fidejussione per l’IVA di Gruppo, ma bisogna “riadattare” quello solito.
Scritto il 10-5-2010 alle ore 13:12
Sì, bisogna adattare il testo previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004. Nel mio intervento citato nel post ho inserito uno schema di polizza riadattato.
Scritto il 13-9-2010 alle ore 15:38
“il concessionario fa rimbalzare il contribuente che ha sbagliato il wording della polizza”
Confermo quanto ha detto Pier e aggiungo che basta sbagliare od omettere anche una sola parola per essere rimbalzati, l’anno scorso non ho indicato dopo un riferimento normativo “e successivi” e tanto è bastato per essere rimandati a casa!
Siamo in Italia!
Scritto il 14-9-2010 alle ore 09:03
Può cortesemente indicarmi dove trovare lo schema “riadattato” di cui al punto 4. ?
Sono andato all’articolo del post – IVA di gruppo: agitare bene prima dell’uso, ma non l’ho trovato.
La ringrazio
Scritto il 14-9-2010 alle ore 18:42
Per Marcello:
lo trova a questo link: http://www.cirodardia.com/wp-content/uploads/2010/05/obblighi-dichiarativi-e-calcolo-delle-garanzie-nelle-procedure-di-gruppo.pdf
Scritto il 16-9-2010 alle ore 08:52
lA DURATA DELLA GARANZIA E’ DI 5 ANNI, ESSENDO QUESTO IL TERMINE DEI DECADENZA DELL’ACCERTAMENTO IVA. CIOE’ PRESENTANDO LA DICHIARAZIONE TELEMATICA AD ESEMPIO LUNEDI’ 20 C.M., LA GARANZIA VA DAL 20/09/2010 A TUTTO IL 31/12/2015.
E’ CORRETTA LA MIA INTERPRETAZIONE, VISTO IN QUESTI GIORNI SI DOVREBBE FIRMARE LA FIDEJUSSIONE ?
Scritto il 16-9-2010 alle ore 09:09
No, la durata è pari a tre anni come chiarito dalla circolare n. 28 del 21 giugno 2004
Scritto il 16-9-2010 alle ore 09:12
Dimenticavo, tre anni dalla data di presentazione dei prospetti IVA 26-PR/LP
Scritto il 24-9-2010 alle ore 13:22
C’è la possibilità di presentare le garanzie per l’eccedenza di credito successivamente al 30.09 con qualche forma di ravvedimento?
I prospetti Iva PR ed LP vanno comunque presentati (cioè senza la garanzia) oppure si possono presentare successivamente insieme alla garanzia ?
Scritto il 24-9-2010 alle ore 13:41
Il consiglio che posso dare è cercare di dare un’accelerata alla situazione.
Nel caso di omessa presentazione dei modelli IVA 26/PR ed LP è infatti prevista una sanzione da 258 a 2.065 EURO ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del D.Lgs 471/1997 (tramite rinvio dal comma 2, si veda in tal senso la circolare 23/1999).
Inoltre, il prospetto IVA 26/PR deve essere presente anche nella dichiarazione della controllante, mentre il prospetto IVA 26/LP riassume semplicemente le liquidazioni periodiche delle società partecipanti alla procedura (per cui i relativi dati possono essere desunti dalle dichiarazioni di queste ultime).
Per quello che riguarda invece la mancata/tardiva presentazione della garanzie, è da tenere presente che l’articolo 6, terzo comma del D.M. 13 dicembre 1979 stabilisce che nel caso di mancata presentazione delle garanzie va versato l’ammontare dell’eccedenza di credito compensata ma non garantita.
Se proprio non si riesce a presentare le garanzie in tempo per lungaggini dovute al loro rilascio, io cercherei di parlare con il competente Ufficio al fine di esporre la problematica.
In bocca al lupo.
Scritto il 19-1-2011 alle ore 11:53
Salve,
faccio l’iva di gruppo dal 1994 (in assoluta solitudine professionale) e ho sempre trovato difficoltà a farmi capire dall’assicurazione per le polizze e dall’ufficio provinciale iva prima e dall’Agenzia delle Entrate poi.
Ricordo ancora un pomeriggio passato a discutere con dei funzionari che pretendevano esibissi i versamenti di una controllata e non volevano neanche sentire parlare dei versamenti della controllante o dell’iva di gruppo. Anche grazie al lavoro di esperti come D’Ardia l’iva di gruppo oggi fa meno paura.
Personalmente le polizze le faccio stipulare prima della presentazione del modello al concessionario con l’accortezza di stabilire come decorrenza il giorno previsto per la presentazione del Pr+Lp, che di solito prevedo in due settimane prima della scadenza del termine per l’invio canonico.
La non presentazione contestuale della polizza comporta il versamento integrale del compensato durante l’anno, se non erro, cioe’ come non si avesse avuto diritto a beneficiare dell’iva di gruppo, pertanto la vedo dura.
Con riferimento alla risposta di Ciro D’Ardia Scritto il 14-9-2010 alle ore 18:42
Per Marcello:
lo trova a questo link: http://www.cirodardia.com/wp-content/uploads/2010/05/obblighi-dichiarativi-e-calcolo-delle-garanzie-nelle-procedure-di-gruppo.pdf
l’articolo non e’ disponibile. E’ un vero peccato.
Puo’ farmelo/celo avere?
Grazie.