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Il Blog di Ciro D'Ardia

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Postilla » Fisco » Il Blog di Ciro D'Ardia » IVA e imposte indirette » Registri sezionali e altri disastri

26 aprile 2010

Registri sezionali e altri disastri

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Domanda in ufficio: “Ma se ho i registri sezionali devo fare la dichiarazione IVA con più moduli?”

Mia contro-domanda: “Sono proprio registri sezionali oppure è contabilità separata?”

A quel punto sulla testa del mio interlocutore ho visto un punto interrogativo di dimensioni colossali….

E’  fondamentale non confondere registri sezionali e contabilità separata!

Infatti mentre i primi sono ammessi dalla (abbondante) prassi, per cui possono essere tenuti più registri sezionali (o a blocchi sezionali) a seconda delle scelte del soggetto IVA (ad esempio sezionale vendite interne, sezionale vendite intra, sezionale esportazioni), la contabilità separata deriva dalla determinazione dell’imposta (per obbligo di legge o per scelta) separatamente per ogni attività esercitata.

Conseguentemente, nel caso di registri sezionali NON devono essere compilati più moduli della dichiarazione IVA, cosa che deve invece avvenire nell’ipotesi di contabilità separata.

Letture: 30701 | Commenti: 17 |
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17 Commenti a “Registri sezionali e altri disastri”

  1. Riccardo scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 20:59

    Purtroppo il concetto di -sezionale- secondo me è andato un poco perdendosi nel tempo, a seguito della meccanizzazione della contabilità. Dico putroppo perchè, ad esempio, avere un sezionale per gestire le fatture di vendita intra è molto comodo per rendere agevole la doppia annotazione senza dover prima decidere quali “buchi” lasciare nel registro iva vendite. Mi accorgo, invece, che spesso le fatture che hanno notazione del tipo 1/a oppure 1/b o 1/bis sono utilizzate per fantomatiche correzioni del registro (rimessione della stessa fattura ad esempio) quando a rigore implicano l’uso di un sezionale che in reatà non è in uso.

  2. Marco M scrive:
    Scritto il 26-4-2010 alle ore 21:36

    La normativa sulla tenuta dei registri è ormai vetusta e fonte di numerose rigidità, specie quando si decide di adottare un sistema informativo basato su standard europei o americani.
    Visto che ormai la contabilità è tenuta da tutti con sistemi informatici, la progressività dei registri potrebbe essere assicurata con un protocollo di operazione unico per ogni fattispecie (acquisto, vendita, ecc.), rintracciabile attraverso le scritture.
    Forse però questo presupporrebbe una modifica dela direttiva 112/2006…

  3. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 27-4-2010 alle ore 20:12

    Io vedo spesso che le opportunità di semplificazione offerte dalle norme IVA non sono conosciute. La questione è che secondo me spesso ci si limita a risolvere il problema “del momento”, senza cercare delle possibilità di miglioramento delle procedure di gestione della documentazione fiscale, magari (anche) con una sua dematerializzazione.

  4. Riccardo scrive:
    Scritto il 28-4-2010 alle ore 16:43

    Sono d’accordo, putroppo studiare un approccio che valorizzi sistematicità e semplicità è possibile, anzi le norme si muovono in questo senso, tuttavia spesso si parte dell’idea preconcetta e vetusta che la contabilità, in senso lato, sia un costo necessario mentre, a mio parere, è un enorme serbatoio di accadimenti ed opportunità. Certo non aiuta la dimensione oraganizzativa: sebbene a livello tecnologico i costi gestionali sono sempre decrescenti a livello di implementazione organizzativa non si fa innovazione, sia di procedura, sia di approfondimento tecnico e si procede spesso navigando a vista.

  5. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 29-4-2010 alle ore 05:35

    Sono d’accordo con Riccardo. L’innovazione è sempre un rischio, e spesso fare le cose sempre nella stessa maniera risulta rassicurante. Ovviamente l’innovazione non deve essere fine a se stessa, ma deve tendere ad una migliore efficacia/efficienza delle procedure di gestione della documentazione fiscale.

  6. simona scrive:
    Scritto il 2-6-2010 alle ore 17:52

    mi spiegate in quale libro contabile si trova il sezionale vendita

  7. Riccardo scrive:
    Scritto il 2-6-2010 alle ore 18:20

    @Simona:Ammetto che non ho capito il senso della tua domanda ma provo a risponderti lo stesso: per sezionale si intende una parte (sezione appunto):

    registri iva
    libro giornale
    libro invetario

    che intendi suddividere per motivi pratici: ad esempio hai più punti attività che vuoi/devi riconciliare, oppure in un registro, per esigenze pratiche, crei un sezionale per le fatture di acquisto intracomunitarie.

    In linea di massima di sentirei di dire che è possibile aprire un sezionale per ogni categorie di accadementri amministrativi rilevanti.

    Puoi guardare, come prassi R.M. 23/07/76, n° 63 – R.M. 27/05/1981 n.9/875 – R.M. 31/10/2002, n. 341/E

    In pratica un sezionale di un registro iva – sezionale per le fatture intra sarà un ulteriore e diverso registro, poi i due registri vanno coordinati tra di loro attraverso un registro di riepilogo.

  8. Anna scrive:
    Scritto il 28-1-2011 alle ore 12:20

    Buongiorno, la contabilità dell’azienda in cui lavoro, prevede l’uso dei sezionali per i registri IVA. Il programma contabile che utilizzo prevede che prima di stampare la liquidazione IVA (che segue la numerazione del registro vendite) debba essere stampato il registro riepilogativo dei sezionali. La mia domanda è: Si tratta di un registro che segue una sua numerazione o dovrebbe essere stampato sempre sul registro vendite e seguire quindi la numerazione di quest’ultimo?
    Io sapevo che il riepilogativo è un registro a sè con propria numerazione, ma sembra che il programma invece lo consideri parte del registro vendite!!!!!!
    Vi prego rispondetemi al più presto.
    Grazie

  9. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 28-1-2011 alle ore 14:21

    Per Anna:
    io direi che è assolutamente ininfluente la stampa sul registro vendite o su un apposito riepilogativo.
    Si tenga presente anche il fatto che a partire dal 2002 non è più obbligatoria l’effettuazione della liquidazione sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (sul punto si veda in particolare, la circolare 25 gennaio 2002 n. 6 par. 13).
    Ovviamente, per motivi di ordine contabile è necessario effettuare la liquidazione ed annotarla (operazioni che oramai avvengono sempre tramite appositi programmi contabili) L’annotazione della liquidazione, anche nel caso di registri sezionali, è quindi possibile sia sul registro vendite, sia su un apposito registro riepilogativo, sia su un semplice foglio di calcolo.

  10. Anna scrive:
    Scritto il 28-1-2011 alle ore 14:53

    Altro disastro: se la marca da bollo sul libro giornale del 2008 viene apposta successivamente alla stampa del libro (avvenuta di fatto nel 2010) e la marca quindi riporta la data di acquisto (ossia 2010), mi chiedo se in caso di controllo vi sia qualche sanzione o cmq si considera che in ogni caso il bollo è stato applicato.
    Grazie per la celerità della risposta precedente

  11. Matteo scrive:
    Scritto il 16-2-2011 alle ore 11:39

    per Anna:
    secondo me, posto che il termine per la stampa dei registri iva coincide con quello del giornale, cioe’ entro la presentazione delle dichiarazioni fiscali (settembre anno successivo) la contabilità 2008 deve essere stampata su registro con marche da bollo acquistate entro il 30/09/2009. Si incorre semmai nella sanzione prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo fuori temine, quindi comunque trattasi di adempimento ravvedibile con apposito versamento se non erro con F23, magari da conservare allegato al registro.
    In ogni caso non dovrebbe essere causa di nullità del registro cioe’ non dovrebbe essere messa in discussione la corretta tenuta delle scritture contabili.

  12. Registri sezionali e altri disastri | Gestione Documenti scrive:
    Scritto il 7-3-2011 alle ore 20:24

    […] Registri sezionali e altri disastri This entry was posted in dematerializzazione scritture contabili and tagged dell, dichiarazione iva, separata. Bookmark the permalink. ← Arriva il playstation phone, telefono-videogioco […]

  13. Lucia scrive:
    Scritto il 9-3-2011 alle ore 15:27

    Salve, un’impresa edile compra nel 2008 un appartamento finito ad uso civile abitazione con IVA. Nel 2010 lo rivende nello stato in cui l’aveva comprato, esente art.10. Deve oltre al pro-rata, applicare la rettifica IVA ai sensi dell’art.19 bis 2 comma 4 DPR 633/72, versando i 7/10 dell’imposta detratta al momento dell’acquisto?

    Un’impresa edile nata nel 2007 può chiedere il rimborso IVA in base alla minor eccedenza detraibile del triennio, anche se non ha mai emesso fatture di vendita?
    Grazie, cordiali saluti

  14. Ciro D'Ardia scrive:
    Scritto il 10-3-2011 alle ore 07:20

    La prima.
    Deve essere effettuata, se del caso, la rettifica della detrazione per variazione del pro-rata di oltre dieci percentuali. Va poi sicuramente effettuata la rettifica per 7/10 ai sensi dell’articolo 19-bis2 comma 6.
    La seconda.
    Si, sempreché la società risulti operativa (art. 30 legge 724/1994). Si tenga conto che nel calcolo dei crediti da confrontare per la minore eccedenza si devono scomputare gli importi utilizzati in compensazione con altre imposte nell’anno successivo (si vedano istruzioni per la compilazione del quadro VR).

  15. Roberta scrive:
    Scritto il 26-2-2015 alle ore 11:09

    Ho un dubbio:
    Se utilizzo più registri Iva sezionali vendite, stampare tutti i registri in unico blocco con numerazione consecutiva. Mi spiego meglio.
    vendite A (occupa 35 pagine) vendite B (occupa 35 pagine). Si stampano i registri uno dopo l’altro su un unico registro numerato dalla pagina 1 alla pagina 70.

  16. Nicola scrive:
    Scritto il 15-6-2015 alle ore 13:53

    Buongiorno dott. D’Ardia,
    nelle liquidazioni IVA mensili che si fanno nel registro riepilogativo, debbono comparire i valori di IMPONIBILE e IVA del registro fatture emesse Split Payment (anche se poi giustamente non conteggiati?)
    Oppure va riportato solo l’imponibile? O non è necessario evidenziare qualcosa?
    Grazie

  17. maria scrive:
    Scritto il 10-9-2015 alle ore 11:28

    Una società che ha barrato nel quadro Vo della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 l’opzione “esercizio di più attività” e “regime IVA per cassa” può iniziare ad applicare questi due nuovi regimi in un qualunque periodo nel corso del 2015 o è obbligata ad iniziare al 1 gennaio 2015 ?
    Grazie cordiali saluti

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